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E a tutti coloro che operano nel mondo del lavoro, per far sì che domani gli infortuni possano essere solo casuali e non causali.

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Sicurezza?

FAQ

È la legge italiana che disciplina il tema della sicurezza sul lavoro. Questo testo è stato elaborato recependo le direttive comunitarie che si basano sul principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.
Il Testo Unico sulla sicurezza elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che vengono poi integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività (es. movimentazione manuale di carichi, videoterminali, agenti fisici, biologici e cancerogeni, etc.).
Un ruolo fondamentale è svolto dalle attività formative (informazione e addestramento) rivolte ai lavoratori, nonché alle diverse figure interessate dalla materia della sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

L’art.17 del Testo Unico, enuncia gli obblighi non Delegabili da parte di un Datore di Lavoro, ovvero:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Oltre ad un’altra serie di adempimenti, seppur delegabili, ma che deve comunque assicurarsi che siano adempiuti, come ad esempio:
nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

 Tipologia Violazione Sanzione Prevista dal D.Lgs 81/08
Omessa valutazione ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR ) Art.55 – Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792 a 7147,77
Omessa nomina del Responsabile Del Servizio Di Prevenzione E Protezione Dai Rischi (RSPP) Art.55 – Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792 a 7147,77 euro
Omessa formazione ai lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro , prima dell’assunzione o non oltre 60 giorni successivi Art. 55Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro
Mancato invio dei lavoratori alla visita periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico Art. 58 – Ammenda da 2.233,65 a 4.467,29 euro
Omessa dotazione ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale , sentito il RSPP e il medico competente Art. 55 – Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.675,24 a 6.700,94 euro
Omessa dotazione nei luoghi di lavoro di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro

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