Settembre 2011 | ||
L’entrata in vigore del D.M.L.P.S. 11 Aprile 2011 prevista per il 28 Luglio 2011 è stata prorogata di SEI mesi
“ Disciplina delle modalita’ di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 luglio 2011 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Decreta: Art. 1 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (fonte Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) ****** |
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D.M.L.P.S.13 Aprile 2011 , inerente le disposizioni in attuazione dell’art 3, comma 3-bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i. entrerà in vigore l’8 Gennaio 2012.
Il D.M.L.P.S. del 13 Aprile 2011, da molto tempo atteso , si applica nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381, dei volontari della Protezione Civile, compresi i gruppi comunali , della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale Soccorso Alpino, speleologico e dei volontari del VV.F. Volontari della Protezione Civile. Il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e’ equiparato al lavoratore esclusivamente per le attivita’ specificate all’art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonche’ sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione. Il volontario aderente nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita’ competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, deve ricevere una adeguata formazione, informazione e addestramento, deve altresì essere sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato all’art. 5 del D.M.L.P.S. 13 Aprile 2011 in materia di sorveglianza sanitaria. Il volontario deve essere dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attivita’ lavorativa, nonche’ i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro. Volontari della Croce Rossa Italiana, Corpo nazionale del Soccorso Alpino e speleologico, e dei VV.F. nonché agli organismi equivalenti esistenti nelle province autonome di Trento, Bolzao e Valle d’Aosta. Le disposizioni del D.M.L.P.S. 13 Aprile 2011 , ad eccezione dell’art. 7 ( relativo alle cooperative sociali) si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonche’ agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Resta fermo che al personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo corpo. Lavoratori o soci lavoratori delle Cooperative sociali. Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. si applica nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la propria attivita’ al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell’esperienza, nelle attivita’ di cui all’art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un altro datore di lavoro, questi e’ tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli e’ chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita Ove le attivita’ innanzi citate siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettivo e psichico, le attivita’ di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo. I lavoratori delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, devono ricevere una idonea formazione, informazione e addestramento in relazione alle attivita’ loro richieste. CONCLUSIONI: Il D.M.L.P.S. del 13 Aprile 2011 tutela le persone che svolgono le attività di che trattasi equiparandoli , a seconda delle vari situazioni, a LAVORATORI ma non computandoli come tali ai sensi dell’art 4, D.Lgs 81/08 e s.m.i. ****** |
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