Agosto 2008 | ||
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ABROGATO il registro infortuni. Il Registro Infortuni, previsto dall’Art.403, D.P.R. 547/55 e successivamente dall’art. 4, comma 5, lettera o), D.Lgs 626/94 e s.m.i. E’ STATO ABROGATO dal D.L.vo 151 /2015 già stabilito dall’articolo 53, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m. e connesso all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4 del richiamato d.lgs. n. 81/2008 Dal 23 dicembre 2015 viene sanzionata la omissione della comunicazione telematica di infortunio oltre i tre giorni. Il D.lgvo 14 Settembre 2015, n°151 all’articolo 21 comma 4, ha abolito l’obbligo della tenuta del Registro Infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di che trattasi, e cioè dal 23 dicembre 2015. Dal 22 marzo 2016 inoltre , cioè 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto , viene previsto che ogni medico, che presta la assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, è obbligato a rilasciare il certificato in via telematica , come avviene per i certificati INPS . La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sarà effettuata utilizzando i servizi telematici messi dell’INAIL secondo procedure che saranno emanate ed illustrate dall’Istituto assicuratore . ****** |
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ATTENZIONE!!!!!!!! Con l’entrata in vigore del D. Lgvo 14 Settembre 2015, n°151 ( 24 settembre 2015 ) , sono aumentati gli importi relativi :
Infatti l’art 20, comma 1, lettera i) , recita testualmente: i) all’articolo 55 dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.»; ****** |
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IMPIANTI AUDIOVISIVI: modificato l’art 4 della legge 300/1970.
L’art.23 D.Lgs n° 151/2015, ha apportato modifiche modificato all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). – 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita’ di controllo a distanza dell’attivita’ dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu’ regioni, tale accordo puo’ essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu’ Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita’ d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». Penalità prevista: arresto da 15 giorni ad un anno o ammenda da € 154,00 a 1.549,00 ai sensi dell’art 38 ****** |
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ABROGATO il registro infortuni. Dal 23 dicembre 2015 non è più un obbligo.
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