Obblighi del Committente (o del Responsabile dei Lavori)
Rimozione amianto: Obblighi del Committente (o del Responsabile dei Lavori)
21/09/2008
Il D.Lgs 09.04.08, n°81, al Titolo IX, Capo III comprende anche le norme relative alla “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’Amianto“, essendo stati abrogati il D.Lgs 15 agosto 91, n° 277 e il D.Lgs 19 settembre 94, n° 626.
La maggior parte della gente conosce i danni che le fibre di amianto provocano all’organismo umano, ma spesso manca l’informazione sulle procedure di bonifica dei siti dove esso è presente. Chiunque, nella qualità di committente, datore di lavoro, dirigente, preposto, semplice cittadino, può trovarsi di fronte al problema amianto; per questo è necessario che soprattutto i proprietari di siti contenenti amianto conoscano gli obblighi a cui sono tenuti per la rimozione di tale sostanza. In questo “Approfondimento”, infatti, non mi soffermo sulle caratteristiche e sui danni che può provocare l’amianto, né entro nei dettagli della normativa vigente, ma cerco di affrontare in modo semplificato il problema sulle procedure che bisogna adottare dal momento in cui ci si trova di fronte a materiali in cemento-amianto che devono essere rimossi.
Il primo attore nella rimozione di materiali contenenti amianto è il committente che è il soggetto per conto del quale i lavori devono essere effettuati.
Il caso che tratterò è relativo esclusivamente ad uno dei metodi di bonifica che è “la rimozione“dei materiali contenenti amianto; gli altri due metodi sono ” l’incapsulamento” e “il confinamento” (D.M. 6 Settembre 94).
La “rimozione” deve essere effettuata quando i materiali sono in pessima condizione al fine di evitare un rilascio di fibre che potrebbe costituire un pericolo per gli esposti. Oggi poiché manca una corretta informazione si verifica che un materiale contenente amianto in buono stato di conservazione venga fatto rimuovere non tenendo conto degli altri due metodi e cioè “confinamento” e “incapsulamento” che sono meno gravosi dal punto di vista economico e nel contempo garantiscono una sicurezza perché impediscono eventuali rilascio di fibre.
La rimozione è certamente il metodo più sicuro perché elimina il problema alla radice, anche se è il più costoso.
I casi di “rimozione” che prendo in esame sono:
1° caso – Rimozione materiali in cemento amianto entità lavorativa presunta > 200 u/g
Impresa 1: rimozione e ripristino lastre ondulate.
Il committente è a conoscenza che nel suo immobile vi sono materiali contenenti amianto per cui deve trovare un’impresa autorizzata per la rimozione e trasporto del materiale.
L’impresa che deve rimuovere l’amianto può anche completare i lavori successivi alla rimozione. Capita spesso, infatti, che nei lavori di rimozione di una copertura in lastre ondulate in cemento amianto, l’impresa addetta alla rimozione è la stessa che installa le nuove lastre della copertura.
Nella fattispecie il Committente deve:
- incaricare l’impresa per rimozione, trasporto e ripristino delle lastre di copertura;
- trasmettere notifica preliminare (art. 99, comma 1, D.Lgs 81/08) all’A.S. e alla Direzione Provinciale del Lavoro. A prescindere se i lavori siano soggetti o non a “permesso di costruire” la notifica preliminare deve essere trasmessa ai due enti poiché l’impresa è una e vengono superati i 200 u/g. Nel caso in cui l’impresa fosse una e non vengano superati i 200 u/g, la notifica preliminare non deve essere trasmessa (art. 99, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08);
- attenersi a quanto sancito dall’art.90,comma 9, D.Lgs.81/08.
2° caso
Imprese 2 – una per la ristrutturazione e l’altra per la rimozione amianto.
Nel secondo caso ci troviamo di fronte ad una impresa che deve rimuovere, per esempio, le lastre ondulate in cemento amianto e una seconda impresa che deve installare le nuove lastre.
Se i lavori non sono soggetti “a permesso di costruire, il committente:
- non deve nominare il coordinatore per la progettazione poiché i lavori non sono “soggetti a permesso di costruire” per cui non si applica il comma 3 dell’art.90, D.Lgs 81/08, ai sensi dell’art. 90, comma 11.
In questa situazione il Committente deve però:
- Designare Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art.90, comma 4, D.Lgs 81/08) il quale dovrà redigere il P.S.C. (art. 92, comma 2, D.Lgs 81/08)
- Trasmettere la notifica preliminare di cui all’art. 99, comma1, D.Lgs 81/08;
- Comunicare alle imprese il nominativo del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art.90,comma 7, D.Lgs 81/08)
- Attenersi a quanto sancito dall’art. 90, comma 9, D.Lgs.81/08.
Se i lavori sono, invece, soggetti “a permesso di costruire”il Committente deve:
- Designare il coordinatore per la progettazione (art.90, comma 3, D.Lgs 81/08);
- Prima dell’affidamento dei lavori designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art.90, comma 4, D.Lgs 81/08);
- Trasmettere la notifica preliminare di cui all’art. 99, comma1, D.Lgs 81/08;
- Attenersi a quanto sancito dall’art. 90, comma 9, D.Lgs.81/08.
3° caso – Nel corso di una ristrutturazione i cui lavori sono soggetti a “permesso di costruire”, vengono rinvenuti materiali contenenti amianto da rimuovere.
Imprese 1 – Entità lavorativa presunta > 200 u/g
Nel terzo caso si verifica che, mentre un’impresa esegue i lavori di ristrutturazione, vengono rivenuti all’interno del fabbricato materiali contenenti amianto quali rivestimenti, canne fumarie, depositi di acqua etc.
Nella fattispecie i lavori sono iniziati con la presenza di una sola impresa e poiché l’entità degli stessi superano i 200 u/g il committente ha già provveduto ad inoltrare all’A.S. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti territorialmente, la notifica preliminare di cui all’art.99, D.Lgs.81/08. Non sono stai nominati i coordinatori poiché l’impresa esecutrice è una sola.
Nel momento in cui sono stati rinvenuti materiali contenenti amianto, dovrà essere dato l’incarico ad una impresa autorizzata per la rimozione e trasporto dei materiali contenenti amianto.
Da questo momento le imprese che opereranno nel cantiere saranno 2 (anche se non in contemporanea).
Il Committente in tale situazione deve :
- nominare l’impresa per rimozione e trasporto materiali in contenenti amianto;
- trasmettere l’aggiornamento della notifica preliminare all’ A.S. e alla Direzione Provinciale del Lavoro (essendo diventate 2 le imprese operanti in cantiere – ristrutturazione e rimozione) (art. 99, comma 1, D.Lgs 81/08);
- designare Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art.90, comma 5, D.Lgs.81/08) che deve redigere il P.S.C. (art.92,comma 2, D.Lgs 81/08);
- comunicare alle imprese il nominativo del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art.90,comma 7, D.Lgs 81/08);
- attenersi a quanto sancito dall’art. 90, comma 9, D.Lgs.81/08.
4° caso – Nel corso di una ristrutturazione i cui lavori sono soggetti a “permesso di costruire”) vengono rinvenuti materiali contenenti amianto da rimuovere.
Più imprese
In quest’ultimo caso poiché sono più imprese che stanno operando in cantiere, il committente ha già trasmesso la notifica preliminare all’ A.S. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti territorialmente e designato il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Nella fattispecie il Committente deve:
- Nominare impresa per rimozione e trasporto materiali contenenti amianto;
- Trasmettere l’aggiornamento della notifica preliminare all’A.S. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti territorialmente (art.99, comma 1, D.Lgs 81/08).
Si fa rilevare che in tale situazione è il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori che dovrà aggiornare il PSC ai sensi dell’art.92,comma 2, D.Lgs 81/08.
il lettore non faccia confusione tra la notifica preliminare ,che il committente deve trasmette all’A.S. e alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competenti, in ottemperanza a quanto sancito dall’ art. 99, comma 1, D.Lgs 81/08 di cui al Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” e la notifica che il datore di lavoro presenta all’organo di vigilanza competente per territorio, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 250 , D.Lgs 81/08 ,Titolo IX, Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’Amianto.