Casa di riposo per anziani fino a 10 dipendenti deve essere elaborato il D.V.R. o l’autocertificazione? Il datore di lavoro (medico psichiatrico) può essere RSPP e medico competente?
Casa di riposo per anziani fino a 10 dipendenti deve essere elaborato il D.V.R. o l’autocertificazione? Il datore di lavoro (medico psichiatrico) può essere RSPP e medico competente?
Salve, sono un Ingegnere, e volevo sapere:
- In un’azienda fino a 10 dipendenti (Casa di riposo per anziani, privata), (art.29 comma 5 d.lg.81/08) il DVR va fatto oppure basta fare una autocertificazione (Quella sul suo sito, nella modulistica)?
- Sempre nella stessa azienda (Casa di riposo per anziani, privata), può il datore di lavoro (che è medico di professione(psichiatra)) nominare se stesso oltre che RSPP anche medico competente?
La ringrazio per la risposta.
Buon lavoro.
Risposta 1.
Per quanto attiene l’Autocertificazione della effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, D.Lgs 81/08) , NON E’ APPLICABILE alle case di cura così come sancito dall’art.29, comma 5, 3° periodo che testualmente recita: Quanto previsto nel precedente periodo (e cioè fino a 10 dipendenti può essere effettuata l’Autocertificazione valevole fino al 30 giugno 2012) NON SI APPLICA alle attività di cui all’art.31, comma 6, lettere a),b),c),d) e g)Alla lettera g) dell’art.31 comma 6,D.Lgs 81/08 troviamo le strutture di ricovero e cura pubbliche e private. Pertanto dovrà essere redatto il D.V.R. con le modalità di cui all’art.28, comma 2, D.Lgs 81/08 ( dal 1° Gennaio 2009)
Risposta 2.
art 31, comma 6, lettera g), D.Lgs.81/08 ha posto una soglia in merito al numero dei lavoratori presenti nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private (cosa non prevista dall’art.8, comma 5, lettera g), D.Lgs 626/94) al fine di stabilire l’obbligatorietà del S.P.P. interno o esterno alla struttura di che trattasi.
Infatti :
- fino a 50 lavoratori il servizio di prevenzione e protezione può essere anche esterno alla casa di cura;
- con oltre 50 lavoratori il servizio di prevenzione e protezione è obbligatorio interno alla casa di cura.
Da quanto da Lei esposto il datore di lavoro ( Medico psichiatra) se è in possesso dei requisiti all’art.34, D.Lgs.81/08 può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi , di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.
Secondo un mio modesto parere sarebbe opportuno , visto la delicatezza dell’attività di che trattasi, che il datore di lavoro nominasse un tecnico quale R.S.P.P. ai sensi dell’art.31,comma4, D.Lgs.81/08 altrimenti il Medico ,con tutta la buona volontà, non potrà mai seguire con scrupolosità e professionalità tecnica i problemi inerenti la sicurezza.
Per quanto attiene la nomina del Medico competente, se il Medico psichiatra (datore di lavoro) è solo tale ma non ha i titoli o requisiti di cui all’art.38, comma 1, lettera a),b),c), e d) e non è iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute, NON PUO’ NOMINARSI MEDICO COMPETENTE .