Che fine farà il casco?
Il Preposto, ad oggi, è l’unica figura sanzionata dal D.Lgs 81/08 per vigilare sull’inosservanza all’utilizzo dei D.P.I.
12/07/2008
Continuando il “viaggio” attraverso la lettura del D.Lgs.81/08 mi sono posto una domanda: Che fine farà il casco?
A dire il vero, ogni qualvolta che ho intravisto dei lavoratori con il casco, ho fermato l’auto per complimentarmi con loro. È successo poche volte.
Qualcosa, comunque, stava cambiando. Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 qualche volta vedevo i caschi agganciati sulle impalcature, quasi a voler dire che almeno a noi il casco è stato consegnato.
Qualcosa comunque stava cambiando. Ai datori di lavoro si contestava l’ex art.4, comma 1, lettera c), D.P.R. 547/55 che li obbligava, con dirigenti e preposti. a “disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione”.
L’inosservanza era sanzionata a carico:
Datori di lavoro e dirigenti: Arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 258 a € 1.032
Preposti: Arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 258 a € 1.032
Lavoratori (ex art.6,lettera b), D.P.R.547/55): Arresto fino a 15 giorni o ammenda da € 103 a € 413
Il CAPO II del D.Lgs 81/08 (U.T.), dall’art. al tratta l’USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art. 74
Definizioni
Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
-omissis-
Art. 75
Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 76
Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
-omissis-
Art. 77
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
-omissis-
Art. 78
Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
-omissis-
Art. 79
Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.
-omissis-
Per l’inosservanza degli articoli sopra citati, dal del Capo II il legislatore non ha previsto alcuna sanzione.
Il Datore di lavoro ha solo l’obbligo di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente” così come sancito dall’art.18, comma 1, lettera d), D.Lgs 81/08. Tale violazione è sanzionata, per il datore di lavoro e dirigente, con Arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2000 a € 5000;
L’unico a rimanere “impigliato” nella rete del legislatore è rimasto il Preposto che ai sensi dell’art.19, comma 1 lett. a) D.Lgs.81/08 deve “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti”. Per tale inosservanza il Preposto è sanzionato con l’arresto da 1 a 3 mesi o con l’ammenda da € 500 a € 2000.
Se fino a ieri le sanzioni penali/amministrative previste a carico dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori per la violazione delle norme relative ai DPI costituivano un deterrente, oggi il D.Lgs 81/08 ha voluto “tutelare” il datore di lavoro e dirigente.
Il legislatore non ha tenuto conto che già con l’abrogato D.P.R. 547/55 per il datore di lavoro era un problema “disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione”; oggi che la responsabilità è passata al Preposto mi ritorna in mente un vecchio proverbio che dice: “quando il gatto non c’è i topi ballano”.