Committente/Coordinatori
Ho frequentato il corso per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e posseggo i requisiti di cui all’art.10 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i..
Poiché devo realizzare un fabbricato di mia proprietà con l’intervento di più imprese, devo nominare i coordinatori “esterni” o posso assumere tali incarichi?
Grazie.
Lei può svolgere i compiti dei coordinatori.
Tali incarichi (coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori) possono essere ricoperti dal committente poiché previsto sia dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i. che dal D.Lgs. 81/2008 (T.U sulla sicurezza pubblicato sul Supplemento Ordinario n°108/L della G.U. n°101 del 30.04.2008 ).
Infatti l’art. 3,comma 7°, D.Lgs. 494/96 recita:
“Il committente o il responsabile dei lavori può (l’art.90, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 ha sostituito “può“ con “ha facoltà“) sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all’art.10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4 (coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori).
L’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 recita:
“Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’art.98( ex art.10 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) , ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori“.
Al comma 8 si legge: “Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del presente Capo, i soggetti designati all’attuazione dei commi 3 e 4“. (designazione coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori).