Committente e responsabile dei lavori
Vorrei avere alcuni chiarimenti riguardanti la figura del Responsabile dei Lavori e del Committente.
– Se il Committente ha già nominato il Responsabile dei Lavori, può esso stesso nominare i coordinatori, o possono essere nominati solo dal Responsabile dei Lavori?
– Con il nuovo decreto il Responsabile dei Lavori è, in fase di progettazione il progettista ed in fase di esecuzione il Direttore dei Lavori. Il Coordinatore per la Progettazione deve essere nominato dal Progettista ed il Coordinatore per L’esecuzione dal Direttore dei Lavori?
Dal Suo quesito si evince che c’è un po’ di confusione relativa alle funzioni del Committente e del Responsabile dei Lavori.
Incominciamo col dire che (nel privato) il Committente, quando riconosce di non avere le capacità tecniche per seguire i lavori per la realizzazione della sua opera o quando altre cause possano impedirglielo, incarica altra persona al fine di fare espletare gli obblighi che il legislatore gli ha demandato; il soggetto incaricato prende il nome di Responsabile dei lavori.
Con l’abrogato D.Lgs. 494/96 il Responsabile dei lavori era il soggetto che poteva essere incaricato dal committente “ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo della esecuzione dell’opera“(art.2, comma 1. lettera c)).
Nella fattispecie il Legislatore aveva lasciato libera interpretazione. Il sottoscritto ha sempre sostenuto che il Responsabile dei lavori poteva essere individuato nel progettista dell’opera (ai fini della progettazione), nel datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori (o della esecuzione) o nel direttore dei lavori (o del controllo della esecuzione dei lavori).
Sull’indicazione del datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori tra le figure da scegliere per l’incarico di Responsabile dei lavori, non molti erano d’accordo. Dal punto di vista etico anch’io ero della stessa opinione, ma, secondo la mia interpretazione dell’art.2,comma1, lettera c) del D.Lgs. 494/96, uno dei soggetti individuati dal Legislatore non poteva che essere il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori.
Rispondendo al Suo quesito, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 il Legislatore ha posto fine a qualsiasi interpretazione, per cui il Responsabile dei Lavori è individuato progettista per la fase di progettazione dell’opera o nel direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera (art.89,comma 1, lettera c)).
Pertanto il Responsabile dei lavori deve essere una delle due figure che svolgerà tali funzioni sia in fase di progettazione che di esecuzione dell’opera.
Nel momento in cui il Committente ha delegato il Responsabile dei lavori, è quest’ultimo che deve nominare (se previsti) il coordinatore per la progettazione e, successivamente, il coordinatore per l’esecuzione. (Le funzioni dei due coordinatori possono essere espletate anche da un solo professionista).
Potrebbe anche verificarsi che il Committente decida di adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs.81/08 per cui (se previsti) nomina i due coordinatori. Successivamente alla nomina di che trattasi, potrebbe accadere che, per motivi sopraggiunti, il Committente non possa più adempiere ai propri obblighi, per cui si vede “costretto” a nominare il Responsabile dei lavori che, nella fattispecie, verrebbe a trovarsi i due coordinatori già precedentemente nominati dal committente.
E’ opportuno far rilevare che la nomina del Responsabile dei lavori deve avvenire con apposita delega da parte del Committente che deve conferirgli i poteri di gestione e di spesa; la mancanza di uno di questi due poteri è condizione sufficiente per la NULLITA’ DI DELEGA. Al committente resta comunque sempre la potestà del controllo sull’operato del delegato. La delega deve essere accettata dal delegante.
Nel pubblico il Responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.
ella sezione Modulistica può essere scaricato il fac-simile della Delega.