Committente e responsabile dei lavori/2
Leggendo il quesito fatto sulla nomina del Responsabile dei lavori, da quanto ho capito tale figura dovrebbe essere una sola e non due anche se ai sensi dell’art.89 comma c), D.Lgs.81/08 coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il Direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera?
Grazie.
Mi sono già espresso su questo problema facendo rilevare che ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs.81/08, il Responsabile dei Lavori è individuato progettista per la fase di progettazione dell’opera o nel direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera.
A mio parere, come già affermato, il committente può nominare, non essendo questo un obbligo ma bensì una sua facoltà, quale Responsabile dei lavori una sola figura tra il progettista o il direttore dei lavori.
Questa è una mia interpretazione estensiva ed anche logica della norma: infatti non si capisce il motivo per cui dovrebbe essere nominato un Responsabile dei lavori che deve coincidere “con il progettista per la fase di progettazione dell’opera” e un successivo Responsabile dei lavori che dovrebbe coincidere con “il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera”.
Ditelo al Committente, (soggetto per conto del quale l’intera opera deve essere realizzata) che, se necessario, dovrà nominare due Responsabili dei lavori e a secondo dei casi uno dei due dovrà nominare i Coordinatori.
Io resto del parere che il Responsabile dei lavori deve essere una delle due figure che svolgerà tali funzioni sia in fase di progettazione che di esecuzione dell’opera.