Contestazione degli ispettori per la mancata nomina Coordinatori e la mancata redazione PSC
In un cantiere, dove vi è la presenza di una impresa (muratura) e due lavoratori autonomi (pittori edili), viene contestata dagli organi di vigilanza la mancata nomina del Coordinatore per la sicurezza e la redazione del PSC, nonostante le dovute spiegazioni, ovvero che i 2 pittori edili sono entrambi lavoratori autonomi e non impresa, come riportato all’art.90, comma 3, D.Lgs 81/08.
Cosa ne pensa e come mi devo comportare?
Grazie
In riferimento a quanto esposto mi esprimo su quanto è potuto succedere e precisamente:
CASO 1: Accertato che i due pittori non sono lavoratori autonomi.
- in un cantiere in presenza di una impresa e due lavoratori autonomi il committente non deve nominare alcun Coordinatore per la progettazione perché non è applicabile l’art. 90,comma 3, D.Lgs. 81/08 che recita testualmente :” Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione
- l’art.89,comma 1, lettera d), D.Lgs. 81/08 definisce lavoratore autonomo :” persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”. Quando non c’è vincolo di subordinazione significa che non c’è un datore di lavoro per cui non ci può essere un’impresa. L’impresa può definirsi tale solo quando vi è un datore di lavoro e almeno un dipendente (non fare confusione con “impresa autonoma”), per cui, ai sensi dell’art.90, comma 3, D.Lgs 81/08, il committente non deve nominare il coordinatore per la progettazione e di conseguenza non deve essere redatto il P.S.C. di cui all’art.91, comma 1), lettera a), D.Lgs 81/08. Se nel prosieguo dei lavori dovesse subentrare una seconda impresa, a quel punto il committente dovrà nominare ai sensi dell’art.90,comma 5, D.Lgs 81/08 il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che dovrà redigere il PSC e predisporre il fascicolo del fabbricato.
Se le cose stanno effettivamente come da Lei descritto e cioè che può dimostrare che i due pittori sono lavoratori autonomi, non deve fare altro che presentare ricorso, entro trenta giorni ,contro il provvedimento degli ispettori davanti al Giudice unico presso il Tribunale competente territorialmente
CASO 2 : Accertato che i due pittori sono “impresa”.
Se gli ispettori hanno le prove che i due pittori non sono lavoratori autonomi ma sono “impresa” devono contestare l’art.90, comma 3, D.Lgs. 81/08 che viene sanzionato dall’art.157,comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/08 con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda € 2500 a € 10000.
Nella fattispecie, quando sarà adempiuto a quanto prescritto dagli ispettori, gli stessi dovranno ammettere il contravventore al pagamento, entro trenta giorni, di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa che sarebbe €. 2500
Gli ispettori non possono però contestare l’art.91, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 che sarebbe la mancata redazione del P.S.C. ( arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3000 a 12000) perché l’art.91 è consequenziale all’art.90 è come dire :” non hai mai posseduto la patente per guidare l’auto e la polizia oltre a contestarti la mancanza della patente ti contesta anche il mancato rinnovo della stessa”.