Chi può accertare le contravvenzioni nei cantieri edili e chi dispone le sanzioni?
Chiedo se è possibile avere ben chiaro, alcuni concetti riguardo ai ruoli che alcuni organi hanno sui cantieri e precisamente: a) Ispettorato del lavoro; b) C.P.T.; c) I.N.A.I.L.; d) I.N.P.S.; e) A.S.P. o ASL; f) Comune o vigili urbani;
A proposito degli organi su citati, sarebbe utile avere ulteriori dettagli circa i seguenti quesiti: che responsabilità hanno singolarmente? a chi spetta il controllo dei cantieri? come si comportano da un punto di vista legislativo nel caso trovino qualche irregolarità? Più precisamente, dal punto di vista legislativo, hanno un compito di preventiva informazione della committenza al fine di consentire che la stessa possa mettersi in regola? Oppure possono immediatamente disporre una sanzione, senza alcun onere di preventiva informazione del committente?
In attesa di una sua risposta, le porgo cordiali saluti.
I Tecnici della prevenzione (personale ispettivo) della Aziende Sanitarie e gli Ispettori del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sono le figure professionali che possono effettuare una ispezione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nei cantieri edili.
Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale quando esercita le funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ne deve informare preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda Sanitaria locale competente per territorio (art.13, comma 2, D.Lgs 81/08.
Il personale ispettivo innanzi menzionato è il solo che può applicare il D.Lgs.19 dicembre 94, n° 758 inerente gli articoli 11, comma 2 (inosservanza dei provvedimenti dell’organo di vigilanza) e gli articoli 20 (Prescrizione), 21 (verifica dell’adempimento), 22 (Notizie di reato non pervenute dall’organo di vigilanza), 23 (Sospensione del procedimento penale) e 24 (Estinzione del reato).
Gli articoli innanzi citati sono riferiti alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
Per quanto riguarda i cantieri edili il personale ispettivo del Ministero del Lavoro , a differenza di quello delle AA.SS., ha il compito anche di verificare il rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.
Gli ispettori nel momento in cui entrano nel cantiere non possono compiere alcun atto di prevenzione ma devono accertare lo status-quo del cantiere e rilevare tutte le contravvenzioni poiché come si suol dire “il reato è consumato”. Per l’eliminazioni delle contravvenzioni accertate, l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine tecnico congruo. Entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza fissata per l’adempimento gli ispettori verificano se è stato adempiuto alle prescrizioni e disposizioni impartite nel verbale d’ispezione. Se è stato adempiuto il contravventore viene ammesso al pagamento in sede amministrativa, entro 30 giorni, di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Quando risulta l’inadempimento a quanto prescritto e disposto l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore.
Il personale ispettivo degli enti innanzi citati, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di Ufficiale di Polizia giudiziaria.
Il personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL, all’interno di un cantiere edile, svolgono funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale insieme a quegli enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.
Il personale dei VV.FF. può entrare in cantiere al solo fine di verificare il rispetto della normativa di prevenzione incendi (non bisogna dimenticare che nei lavori che vengono svolti nelle gallerie viene utilizzato esplosivo e materiale infiammabile).
Il C.T.P (Centro Territoriale Permanente) svolge il compito di “consulenza” e “informazione” per i datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori. Il personale del C.T.P. in un cantiere dovrebbe rilevare tutti gli inadempimenti in materia di sicurezza al fine di evitare contestazioni in materia di sicurezza da parte del personale ispettivo delle AA.SS. o del Ministero del Lavoro. Nella fattispecie nel cantiere dovrebbe verificarsi: il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (nominato dal committente) dovrebbe vigilare sull’applicazione della normativa vigente in materia da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; il personale del C.T.P. dovrebbe “controllare” l’applicazione della normativa vigente in materia per conto del datore di lavoro dell’impresa presente in cantiere; il personale ispettivo dell’ A.S. e dell’Ispettorato del lavoro dovrebbero elaborare un verbale di constatazione complimentandosi con i tecnici del Committente e del C.T.P..
In altre parole le foto 1 e 2 dovrebbero essere del passato; invece sono del presente e mi auguro che non siano del futuro.
Il personale della Polizia Municipale in un cantiere edile ha il compito di verificare eventuali difformità in materia urbanistica.
Quando organi di Polizia, ad eccezione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, (Carabinieri, Finanza, Polizia Municipale, etc..) riscontrano violazioni in materia di sicurezza nei cantieri edili devono portarne a conoscenza degli organi di vigilanza dell’AA.SS. o del Ministero del Lavoro o direttamente al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica il quale interesserà gli organi ispettivi innanzi menzionati.
Le responsabilità che ha il personale degli enti citati sono regolamentate dal C.P. e C.P.P..
Da quanto sopra esposto in modo semplificato possiamo affermare che per quanto riguarda il controllo dei cantieri in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro gli unici che possono accertare contravvenzioni e disporre le relative sanzioni sono gli “Ispettori” delle AA.SS. e gli Ispettori del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ( Ispettori del lavoro).
Gli Ispettori delle AA.SS. e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale successivamente all’ispezione effettuata in un cantiere, in caso riscontrano irregolarità devono attenersi scrupolosamente a quanto sancito dagli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. 758/94 .