23 febbraio 2009: scadenza corsi formativi per i pontisti (addetti e preposti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi).
I due “casi” (solito pasticcio all’italiana).
02/05/2008
Secondo alcuni addetti ai lavori, il 19 luglio 2007 doveva essere il termine ultimo per il completamento dei corsi di formazione dei pontisti (per il montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi) di cui all’art.36-quater, D.Lgs.626/94 e s.m.i. (Caso 1).
Secondo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale tale termine era il 23 febbraio 2008 (Caso 2).
Chi è nato prima l’uovo o la gallina?
Cercherò di riassumere come si arriva al traguardo delle due date di scadenza.
(Caso 1)
Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n°235 (attuazione della direttiva 2001/45/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori) entra in vigore il 19 luglio 2005 ed integra il D.Lgs. 626/94 con l’art.36-quater- “Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi”.
L’art. 36-quater del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. ai commi 9 e 10 recita:
“I lavoratori che hanno svolto per almeno due anni attività ( per i preposti per almeno tre anni – comma 10) di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro due anni successivi alla data in vigore del presente decreto (comma 9).
Pertanto i due anni successivi all’entrata in vigore (19 luglio 2005) corrispondono al 19 luglio 2007 data ultima in cui i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, avrebbero dovuto partecipare ai corsi di formazione.
(Caso 2)
Il D.Lgs. 235/2003 ha affidato alla Conferenza Stato-Regioni e province autonome di individuare “i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi” (art. 36-quater, comma 8, D.Lgs. 626/94 e s.m.i.).
Sulla G.U. n° 45 del 23 febbraio 2006 viene pubblicato l’Accordo della Conferenza innanzi citata. Il Ministero sostiene , con la circolare 30/2006, che i due anni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 36-quater del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. devono decorrere dalla data del 23 febbraio 2006 (e non entro due anni dalla entrata in vigore del D.Lgs. 235/03) e pertanto la data ultima di scadenza per partecipare ai corsi di formazione doveva essere il 23 febbraio 2008.
Di fronte a tale situazione nessuno sapeva che pesci prendere anche perché c’era la consapevolezza di una palese difficoltà per effettuare tali corsi di formazione.
Ma come sempre accade in Italia, nel momento giusto arriva la circolare giusta e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale invia alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro, alla D.G. per l’Attività Ispettiva, al Coordinamento Tecnico delle regioni e P.A., alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori, la circolare n°3 datata 25 Gennaio 2008 nella quale si legge: “Al riguardo, in accordo con il Coordinamento tecnico delle regioni e P.A., si precisa che i termini di scadenza del 23 febbraio 2008 (cioè dopo due anni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006) si intendono quelli di attivazione dei percorsi formativi, che comunque devono terminare entro il 23 febbraio 2009
Il Ministero del L.P.S. nella precitata circolareha ritenuto opportuno pertanto precisare che: “i termini di scadenza del 23 febbraio 2008 si intendono quelli di attivazione dei percorsi formativi , che comunque devono terminare entro e non oltre il 23 febbraio 2009″.
A mio parere la data ultima per il completamento dei corsi di formazione era il 19 Luglio 2007 così come sancito dall’art. 36-quater del D.Lgs. 626/94 e s.m.i..
Ancora oggi in Italia, parrebbe che un decreto non possa essere modificato da una circolare Ministeriale così come già mi sono espresso nel quesito relativo al Registro Infortuni.
E’ opportuno ricordare ai Coordinatori per l’esecuzione dei lavori di accertarsi se i pontisti abbiano effettuato o se stiano effettuando il corso di formazione; in caso contrario bisogna affidare il montaggio del ponteggio ad altra impresa con personale competente.
Gli ispettori delle AA.SS. e delle Direzioni Provinciali del Lavoro, visto le varie interpretazioni nonché le difficoltà incontrate nell’effettuare tali corsi, potrebbero adeguarsi a quanto riportato nella circolare ministeriale n° 3 del 25 gennaio 2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, viceversa, non potrebbero essere accusati di “eccessivo fiscalismo”.