Distanza del piano di calpestio dell’impalcato dalla muratura
30/08/2008
Un altro rompicapo che il legislatore ci ha regalato con il D.Lgs. 09.04.08, n°81 è:
Con il D.Lgs 494/96 la distanza del piano di calpestio dell’impalcato dalla muratura era massimo di 20 cm (soltanto per i lavori in finitura), ora con il D.Lgs 81/08 tale misura è di 30 cm?
Questa domanda mi è stata posta da alcuni “fedeli” del sito, dal momento che sia su internet che su riviste specializzate non hanno trovato alcun commento in merito.
Analizziamo i due articoli che richiamano le misure di 20 centimetri Allegato XVIII punto 2.1.4.3. richiamato dall’art.122, comma 1, D.Lgs 81/08) e 30 centimetri (art.138, comma 2, D.Lgs 81/08) per cercare di capire, attraverso questi due “casi”, dove volesse arrivare il Legislatore.
1° caso (distanza 20 cm
L’art.23, comma 3, D.P.R. 164/56 (ora abrogato) recitava “Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e l’opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura“.
Tale articolo è stato riportato integralmente nell’Allegato XVIII punto 2.1.4.3 e viene richiamato dall’art.122, comma 1, D.Lgs 81/08 che recita “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII” (Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000)
Nell’allegato XVIII al punto 2.1.4.3. si legge: “Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura
2° caso (distanza 30 cm
art.138, comma 2, D.Lgs 81/08 recita: “È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri
Ciò significa che la muratura deve essere già realizzata (non fare confusione con l’esecuzione di lavori in finitura) per cui la stessa deve distare dal piano di calpestio non oltre i 30 centimetri.
La violazione di tale articolo è sanzionata con l’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda da € 500 a € 2.000
A parere del sottoscritto i due casi, anche se possono sembrare “diversi” solo per una differenza di 10 centimetri, in realtà, dal punto di vista giuridico, sono uno l’opposto dell’altro. Vediamo il perché.
Nel primo casoart.122, comma 1, D.Lgs 81/08, richiama l’Allegato XVIII punto 2.1.4.3 che recita:Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e l’opera in costruzione tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura“. Nella fattispecie abbiamo che le tavole costituenti il piano di calpestio devono essere accostate all’opera in costruzione ed è consentito un distacco dalla muratura (non superiore a 20 centimetri solo nei lavori di finitura.
Nel secondo caso il Legislatore, all’art.138, comma 2, D.Lgs 81/08, è stato altrettanto chiaro: “È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri“. Ciò significa che la distanza tra la muratura e il piano di calpestio non deve superare i 30 centimetri (in questo articolo non si parla né di “opera in costruzione“, né di “lavori in finitura“).
A questo punto facciamo una riflessione:
- Se il Legislatore avesse voluto aumentare la distanza delle tavole costituenti il piano di calpestio dalla muratura, da 20 a 30 centimetri, bastava che riportasse tale variazione nelle DEROGHE di cui all’art.138, comma 5
- Se il Legislatore si è “dimenticato” dei 20 centimetri riportati nell’allegato XVIII punto 2.1.4.3, allora sarebbe opportuno ABROGARE tale punto.
Come viene tradotto in pratica quanto innanzi analizzato
Se restano in vigore l’art. 138, comma 2punto 2.1.4.3. dell’allegato XVIII richiamato dall’art. 122,comma 1, D.Lgs 81/08, ci troviamo di fronte a due casi che devono essere trattati singolarmente
Caso 1° (Allegato XVIII punto 2.1.4.3. richiamato dall’art.122, comma 1, D.Lgs 81/08) (Foto 1)
Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e l’opera in costruzione tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura“
Nella fattispecie, essendo le tavole costituenti il piano di calpestio “ben accostate tra loro e l’opera in costruzione”, significa che il ponteggio lato costruzione può essere anche privo di parapetto poiché non vi sono pericoli di caduta dall’alto.
“Soltanto nella esecuzione dei lavori in finitura”, per le tavole costituenti il piano di calpestio, “è tuttavia consentito un distacco dalla muratura di non oltre 20 centimetri”. (Foto 1) In tale situazione il ponteggio dal lato prospiciente la muratura può essere privo di parapetto, lasciando, però, la tavola fermapiede al fine di evitare cadute di oggetti dall’alto (nello spazio dei 20 cm).
Se le tavole costituenti il piano di calpestio superano la distanza di 20 centimetri dalla muratura (nei lavori di finitura), si incorre nella violazione dell’art. 122, comma 1, D.Lgs 81/08 che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000
Caso 2° (art.138, comma 2, D.Lgs 81/08) (Foto 2)
“È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri
Nell’esecuzione dei lavori è consentito un distacco delle tavole costituenti il piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri. Tale distanza costituisce “spazio prospiciente il vuoto” per cui il ponteggio, lato muratura, dovrà essere parapettato. La mancanza del parapetto costituisce pertanto violazione all’art. 126, comma 1, D.Lgs 81/08 che prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 3.000 a €12.000
Dalla foto 2, essendo l’opera priva di muratura (non siamo, quindi, nel caso di cui all’art. 138 comma 2), si evince la violazione dell’art.122, comma1, D.Lgs 81/08 che richiama l’Allegato XVIII punto 2.1.4.3. che recita: “Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e l’opera in costruzione“ () che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000 e la violazione dell’art.146, comma 1, D.Lgs. 81/08 (solaio- difesa aperture che prevede l’arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2.000.