Quali documenti devono essere tenuti in cantiere?
Vorrei sapere la documentazione da presentare e da tenere in cantiere cioè quale è la documentazione obbligatoria (se Lei è in possesso di un elenco dettagliato dei documenti che dovrebbero essere prodotti con articoli e leggi nello specifico di riferimento) da tenere in cantiere e da mostrare a richiesta a CSE, ASP DPL etc.?
Grazie.
La documentazione che di regola deve essere tenuta in cantiere e messa a disposizione, a richiesta, agli organi di vigilanza e al CSE è la seguente:
- Iscrizione Camera di Commercio (Impresa/e esecutrice/i dei lavori ) + visura ;
- Contratto d’appalto e/o sub-appalto;
- Copia di eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro;
- Valutazione dei Rischi (art 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08)
- Autocertificazione ( art 29, comma 5, D.Lgs 81/08)
- Notifica preliminare ( art. 99, D.Lgs 81/08) (a cura del committente o responsabile dei lavori)
- Dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore relativa alla verifica dell’impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e relativa ricevuta di trasmissione ( a cura del datore di lavoro ) all’ISPESL, all’ARPA e Comune , presso lo sportello unico per le attività produttive. ( DPR 462/2001 )
- Certificato conformità impianto elettrico rilasciato da impresa abilitata, con relativi allegati ( D.M. 22 gennaio 2008, n°37);
- Lettera di incarico dei coordinatori, progettazione ed esecuzione;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento (a cura del committente , nei lavori privati );
- Piano di sicurezza del montaggio di strutture prefabbricate (Circ. Min. Lav. N° 13 del 20.01.82)
- Piano Sostitutivo di Sicurezza (a cura del datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori , nei lavori pubblici ) quando il P.S.C. non è previsto;
- P.S.O. (Piano Sicurezza Operativo) a cura della/e impresa/e esecutrice/i dei lavori
- Piano Montaggio Uso Smontaggio (PIMUS) ponteggi met. (art.136, D.Lgs. 81/08) – Attestato formazione personale addetto mont – utilizzo – smont ponteggio
- Libretti apparecchi di sollevamento di portata maggiore di 200 KG completi dei verbali di verifica periodica a cura dell’impresa o del proprietario dell’apparecchio;
- Richiesta ISPESL della omologazione degli apparecchi di sollevamento messi in sevizio prima del 21.09.96 o della documentazione di messa in servizio/trasferimento se in servizio dopo il 21.09.96 ;
- Comunicazione agli uffici provinciali dell’ARPACAL, dell’installazione dei mezzi di sollevamento, affinché si provveda alle prescritte verifiche del cantiere;
- Certificazione redatta dal datore di lavoro attestante lo stato di conservazione delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento ( ogni 3 mesi );
- Relazione tecnica della valutazione del rischio rumore;
- Libretto ponteggio con autorizzazione Ministeriale;
- Progetto e disegno esecutivo del ponteggio ( alto più di 20 m. e non realizzato nell’ambito dello schema tipo) firmato da un ingegnere o architetto abilitato;
- Verifica di calcolo, eseguito da un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione, per l’apposizione sul ponteggio metallico di teli o di affissi pubblicitari ( effetto vela ) – Circolare Ministero del Lavoro n° 149/85-;
- Libretti apparecchi a pressione, se superiori a 25 litri;
- Verbali di collaudo degli apparecchi a pressioni (superiori a 25 litri), nonché verbale di verifica periodica.
- Libretto d’istruzione d’uso e manutenzione delle macchine utilizzate;
- Segnalazioni all’ENEL o ad altri enti esercenti linee elettriche per lavori prossimi alle stesse;
- Atto nomina del R.S.P.P.;
- Documentazione della formazione dei lavoratori ;
- Documentazione della informazione, formazione e addestramento sull’uso delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori;
- Attestazione del corso di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi e dell’evacuazione ;
- Documentazione sanitaria di idoneità al lavoro dei lavoratori dipendenti, nonché nomina del medico competente e relativa accettazione;
- Verbale di visita dei luoghi di lavoro da parte del Medico competente congiuntamente al R.S.P.P.;
- Registro infortuni – art.4, comma 5,lettera o), D.Lgs 626/94 e s.m.i. – ( resta in vigore l’ex 626/94 fino al 16 maggio 2009 cioè 6 mesi successivi dall’emanazione del decreto interministeriale di cui all’art.8,comma 4, D.Lgs. 81/08( art 53, comma 6, D.Lgs 81/08) – ) .