I D.P.I. con il D.Lgs. 81/08
Tutti i D.P.I. devono essere dotati di marcatura CE. Il produttore deve rilasciare la “dichiarazione di conformità” di cui al D.Lgs 475/92. Al datore di lavoro le maggiori responsabilità. Al preposto il compito di vigilare sull’uso dei DPI da parte dei lavoratori. Scadenza del casco.
21/06/2009
Parlare in generale dei dispositivi di protezione individuale è una impresa ostica sia per la vastità degli stessi, che per la complessità di alcune norme che regolamentano la materia. Infatti già i produttori, dovendo realizzare DPI di qualità, spesso si trovano in difficoltà ad interpretare i contenuti di alcune norme che sono carenti soprattutto per ciò che riguarda la destinazione d’uso. I datori di lavoro, a loro volta, devono districarsi nella scelta dei DPI più idonei ed adeguati, tra le varie tipologie esistenti sul mercato. Cercherò pertanto di trattare in modo semplice il problema dei D.P.I poiché dall’esperienza “sul campo” ho potuto accertare, anche se con motivazione diverse, che vi è molto disinteresse all’utilizzo dei DPI con gravi responsabilità da parte dei datori di lavoro, ma molte volte anche da parte dei lavoratori. Da una indagine effettuata su 100 cantieri edili, è risultato che circa l’85% degli addetti ai lavori viola le norme relative all’utilizzo dei D.P.I., dovuto soprattutto alla mancanza di cultura della sicurezza.
Casco di sicurezza
Il non rispetto della normativa di che trattasi molte volte è causa degli infortuni sul lavoro, spesso mortali.
Già dal 1955 il legislatore aveva previsto, con l’abrogato D.P.R. 547/55, che i lavoratori dovevano fare uso dei mezzi di protezione personali appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e alle operazioni effettuate. Nel corso dei successivi anni sono state emanati altri D.P.R., D.Lgs e circolari ministeriali per migliorare la qualità dei D.P.I. e responsabilizzare datori di lavoro, dirigenti e preposti al rispetto della normativa in materia. Gli ultimi tre decreti, in ordine di tempo, che regolamentano i DPI nel campo dell’edilizia sono: il D.Lgs 475/92, il D.M. 2 Maggio 2001e il D.Lgs 09.04.2008, n°81
Occhiali di protezione
Tali decreti hanno come comune denominatore lo stesso argomento, ma trattano tematiche diverse. Il D.Lgs 475/92 stabilisce le regole per la progettazione e per la loro costruzione al fine di consentire al fabbricante di poter garantire i requisiti essenziali di salute e di sicurezza. Il D.Lgs 81/08 tratta al Capo II l’uso dei dispositivi di protezione individuale. In ultimo il D.M. 2 Maggio 2001 che con l’art.1 approva i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI relativi alla protezione dell’udito, delle vie respiratorie e degli occhi, riportati negli allegati 1, 2 e 3. Si fa rilevare che il D.M. 2 Maggio 2001 è scaturito a seguito dell’art.45 comma 2 lettera a) dell’abrogato D.Lgvo 626/94 e ss.mm.. L’art.74,comma 1, D.Lgs 81/08 sancisce che “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Non bisogna dimenticare che tutti i DPI devono essere dotati di marchio CE nonché accompagnati dall’attestato di conformità alla vigente normativa ai sensi del D.Lgs 475/92. Si precisa inoltre che e su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, di scadenza, impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.
Il mancato utilizzo del casco è una delle violazioni più riscontrata nelle ispezioni. A tale uopo è opportuno precisare che all’interno del casco oltre alla marcatura CE – EN 397 – completata dal contrassegno numerico dell’organismo di controllo, c’è il nome del fabbricante e un cerchio nel quale è indicato sia il mese che l’anno di costruzione del casco.
La durata di impiego dei caschi termoplastici può essere fissata in 5 anni. Per caschi in materiale duroplatici, la durata di impiego è limitata da eventuali danni meccanici (Dopo una forte sollecitazione meccanica il casco di protezione deve essere sostituito).
Data di produzione del casco
Il D.Lgs. 81/08
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 gli addetti ai lavori avranno subito notato che in tale decreto non è stato riproposto l’abrogato art.4, comma 1, lettera c), DPR 547/55 che obbligava i datori di lavoro i dirigenti ed i preposti a “disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione”. Oggi è il PREPOSTO che, ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera a),D.Lgs 81/08, deve “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti”. Tale inosservanza è sanzionata con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 200 a € 600.
I LAVORATORI, ai sensi dell’art.20, comma 2, lettera d), D.Lgs 81/08 devono “utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione”. L’inosservanza è sanzionata con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 200 a € 500.
L’obbligo dei lavoratori è inoltre quello di provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione e di non apportare agli stessi, modifiche di propria iniziativa.
Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione, come sancito dall’art 78, D.Lgs 81/08.
Come dall’abrogato D.Lgs 626/94, anche dal D.Lgs 81/08 si evince che la sicurezza ha come perno principale il datore di lavoro, anche se quest’ultimo decreto ha un po’ “alleggerito” le penalità a favore del datore di lavoro non sanzionando l’art.77.
Il DATORE di LAVORO deve attenersi a quanto stabilito dall’art.77, D.Lgs 81/08 specialmente per quanto riguarda la scelta dei DPI. Tali dispositivi devono essere, sulla base delle indicazioni di cui all’art 79,comma 2, D.Lgs 81/08, conformi ai requisiti previsti dall’art 76.
Scarpe con puntale in acciaio con suola imperforabile
Il datore di lavoro deve “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente” così come sancito dall’art18, comma 1, lettera d), D.Lgs 81/08 . La violazione a tale articolo è sanzionato con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2000 a € 5000.
Atteso che, ai sensi dell’art 75 i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, il datore di lavoro deve valutare attentamente, nella elaborazione del documento della valutazione dei rischi, se tali rischi possano essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione o eliminati con provvedimenti alternativi; in caso contrario, si dovrà ricorrere all’uso dei DPI .
Il MEDICO COMPETENTE, nella scelta dei DPI, assume un ruolo importante dal momento in cui art.25,comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08vince che deve collaborare “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,…(omissis).
Concludendo si può dire che la normativa vigente in materia di sicurezza individua nel datore di lavoro il responsabile della scelta dei DPI e di tutta la documentazione adeguata a supporto degli stessi. Il datore di lavoro deve pertanto accertarsi che i DPI scelti devono essere idonei ed adeguati ai rischi evidenziati nella valutazione degli stessi.
E’ doveroso anche ricordare che gli obblighi di cui al Capo II, dall’art 74 al 79 non sono stati sanzionati dal legislatore, forse …per dimenticanza.