Entro il 29 Luglio 2008 adeguamento del D.V.R.
“Data certa” (art.28, comma 2, D.Lgs 81/08): Tormentone del mese di Luglio.
(Con la L. 128/08 vengono prorogate al 1° Gennaio 2009 le disposizioni di cui agli artt. 14 comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs 81/2008. Per maggiori informazioni vai alla sezione “News” o clicca qui
17/05/2008
Continua l’approfondimento nella lettura del D.Lgs. 81/08 e questa volta ci soffermiamo sul comma 2 dell’ art.28, del Testo Unico che recita “Il documento di cui all’art 17,comma 1, lettera a) ( D.V.R.), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: (…)”.
Cosa abbia voluto intendere il legislatore con “data certa” resta un enigma.
Ci chiediamo: chi è deputato ad attestare la “data certa“? Dove si attesta? Quale i criteri da utilizzare? In quale pagina si mette la “data certa“?
Gli interrogativi potrebbero continuare e, nel contempo, aumentare le incertezze.
Una mia personale interpretazione è che “data certa” è una data che per essere certa deve essere attestata da un ente pubblico.
Il legislatore ha voluto regalarci questo tormentone per il mese di Luglio e farci immaginare per un attimo tutti i datori di lavoro che si recano presso gli sportelli degli uffici postali o bancari a mettere un timbro sul Documento di Valutazione dei Rischi per avere una “data certa” (ovviamente questa affermazione è puramente ironica, non essendo indicata nel T.U. alcuna procedura per stabilire la “data certa”)
In attesa di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, proporrò ai colleghi dell’A.S.P. di coinvolgere tutti i Comuni, le associazioni, gli Ordini Professionali, i Collegi, i Sindacati della Provincia di Cosenza ecc. affinché i datori di lavoro siano indirizzati a far timbrare il D.V.R. nella prima ed ultima pagina presso i Comuni e i Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL..
ATTENZIONE ! Non bisogna dimenticare l’art.306, comma 2, del T.U. che recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previdenti“.
Pertanto, visto che il D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 Aprile, la scadenza dei 90 giorni è il 29 Luglio 2008.
Al 30 LUGLIO 2008
tutti i Documenti di Valutazione dei Rischi dovranno essere adeguati secondo quanto riportato dall’art. 28 che trascriviamo:
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1,lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.