Errori e/o discrasie nel D.Lgs 03.08.2009, n° 106
06/09/2009
Pubblichiamo gli errori e/o discrasie, a nostro parere, contenuti nel corpo normativo costituito dal D.lgs. n. 81/08, come modificato dal D.lgs. n. 106/2009, e trasmessi alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – ROMA
Abbiamo inoltre trasmesso alcune proposte che potrebbero essere prese in considerazione per migliorare il D.Lgs 81/08.
Ringraziamo uno dei Legislatori per l’impegno assunto a far visionare dal gruppo di tecnici (di Stato e Regioni) le nostre segnalazioni.
Art. 87 –Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso.
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
500 a euro 1.800 per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
PROPOSTA:
All’art.87, comma 4, lettera b), , il comma 2 deve essere sostituito con il comma 3
All’art. 87, comma 6, il comma 2 deve essere sostituito con il comma 3
N.B. la lettera b) del comma 2 è riferita all’allegato V parte II e non all’allegato VI di cui al comma 4, lettera b).
Articolo 87 –Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso.
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2.
2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli artico 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
PROPOSTA:
Sopprimere il comma 1 dell’art.87.
N.B. A mio parere il comma 1 dell’art.87 è UGUALE al comma 2, lettera e)
Articolo 138 – Norme particolari e Articolo 122 – Ponteggi ed opere provvisionali
Al punto 2 dell’art. 138, (modificato dal D.Lgs 106/09) il distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura è stata riportata a 20 cm.; (Sanzionato ai sensi dell’art.159, comma 2, lettera c), “per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate” con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da € 500 a € 2.000)
L’art. 122 richiama l’Allegato XVIII, che al punto 2.1.4.3. recita: “Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera in costruzione, è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura”. (Sanzionato dall’art.159 comma 2, lettera a), con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400
PROPOSTA:
Premesso che l’art.138, punto 2 e il punto 2.1.4.3 dell’allegato XVIII di cui all’art.122 hanno lo stesso fine ma sanzionati diversamente, a mio parere, si potrebbero unificare i due articoli stabilendo che: “La distanza del piano di calpestio dalla muratura, anche in fase di esecuzione dei lavori in finitura, non deve essere superiore a 20 cm” e applicare la sanzione dell’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso.
Non sapendo quale fosse l’intento del legislatore si propongono le due soluzioni:
PRIMA PROPOSTA
comma 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli
indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.
comma 6 La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Premesso che il comma 2 (dovrebbe essere sostituito con il comma 3) è riferito all’allegato V, parte II e non all’allegato VI;
a mio parere, dovrebbe essere soppresso al comma 6 il periodo “ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b).” poiché i punti del comma 6 “allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10” sono già stati sanzionati al comma 4, lettera b) limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2 e commi 6, 9, 10 e 11; con la pena pecuniaria da € 500 a € 1.800
SECONDA PROPOSTA
comma 6 La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Sostituire “per il” sempre con il
Articolo 87 -Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell’articolo 80, commi 3 e.
N.B. L’art.80 non ha il comma 4 ma è stato aggiunto il comma 3-bis.
PROPOSTA
All’art.87, comma 3, lettera d) dopo “commi 3 e” sopprimere il “ 4 “ e sostituirlo con “ 3-bis”.
PROPOSTE non comprese nel D.lgs 106/09
Articolo 99 (NOTIFICA PRELIMINARE )
Nell’art.99, comma 1, si legge:” Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:”
N.B. leggendo l’articolo con la virgola dopo Allegato XII significa che la notifica preliminare deve essere sempre trasmessa, invece non è così perché in presenza una sola impresa con una presunta entità inferiore a 200u/g la notifica preliminare non deve essere trasmessa.
PROPOSTA:
All’art.99, comma 1, dopo “all’ALLEGATO XII” sopprimere la virgola.
Articoli 90 e 99
Art.90- Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo
(omiss)
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
Articolo 99 – Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
N.B. quanto riportato nella lettera c) dell’art.90, dal D.Lgs 106/09 ,secondo il mio parere, andrebbe riportata anche nell’art.99, comma 1.
PROPOSTA:
All’art 99, comma 1, dopo la parola “trasmette” va inseritoall’amministrazione concedente del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell’attività,
All’art,90, comma 9, lettera c), dopo “o della denuncia di inizio attività,” va soppresso “copia della”
Articolo 113 – SCALE
Nell’art.113, comma 6, lettera d), si legge: “ le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;”
All’art.113, comma 6, lettera d), la dicitura “ a sufficienza” è sostituita con “di almeno un metro”
Articolo 138 (Norme particolari)
. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato o il piano di gronda;
b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
PROPOSTA:
Al comma 5, dell’art. 138, le lettere a); b); e c); sono abrogate.
N.B. a parere del sottoscritto quanto sancito con le lettere a); b); e c) al comma 5, dell’art 138 non è in sintonia, con l’art.1, comma 3. Legge 3 Agosto 2007, n° 123 ( Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) che recita : “I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze”