Mancata “informazione”: una violazione sanzionata due volte al datore di lavoro?
19/06/2008
In questi giorni riprendendo la lettura del D.Lgs. 81/08 mi sono soffermato sulla “informazione” dei lavoratori che, come spesso dico, è uno degli ingredienti necessari per la sicurezza per far si che un giorno gli infortuni possano essere solo casuali e non causali.
Qualche tecnico mi faceva notare che per quanto riguarda la “informazione” il legislatore aveva previsto due sanzioni per la stessa violazione a carico del datore di lavoro e del dirigente.
Di ciò aveva trovato conferma al corso di formazione sostenuto in questo periodo.
In realtà, come accaduto anche in passato con il D.Lgs.626/94, il legislatore spesso lascia “libere interpretazioni”, per cui alla fine o il Ministero del Lavoro deve intervenire con qualche circolare o, come spesso accade, si deve esprimere, in modo più autorevole la Corte di Cassazione; a mio parere, il caso qui trattato non rientra, certamente, nelle situazioni precedentemente elencate.
Il punto di discussione è “l’informazione” dei lavoratori che ai sensi dell’art.18 è un “obbligo del datore di lavoro e del dirigente“
Infatti, l’art. 18, comma 1, stabilisce che il datore di lavoro che esercita l’attività di cui all’art.3 (settori, privati e pubblici, e a tutte le tipologie del rischio) e i dirigenti, che organizzano le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono assolvere agli obblighi riportati nelle varie lettere del precitato comma e, nella fattispecie, alla lettera l) recita: “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli e 37”.
Il mancato adempimento all’art.18,comma 1, lettera l è sanzionato sia per il datore di lavoro che per il dirigente con arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da € 2.000 a € 4.000
Proseguendo la lettura del Testo Unico troviamo l’art. 36 , relativo alla “Informazione ai lavoratori” che recita:
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.(lavoratori a domicilio….)
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo” (Tale comma è l’elemento di novità rispetto all’abrogato D.Lgs 626/94)
Il mancato inadempimento all’art.36, commi 1, 2 e 3è sanzionato sia per il datore di lavoro che per il dirigente con arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 800 a € 3.000
Ora se si pone l’attenzione sui due articoli trattati e precisamente 18, comma 1, lettera l)36, commi 1, 2 e 3 è palese che gli stessi hanno obiettivi diversi:
- il primo (art.18) sancisce che “l’informazione” è un obbligo del datore di lavoro e del dirigente nei confronti dei lavoratori per cui il legislatore ha previsto una sanzione più pesante rispetto al secondo (arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da € 2.000 a € 4.000)
- il secondo (art. 36) individua soprattutto i rischi che derivano dagli ambienti dall’organizzazione del lavoro e dai prodotti impiegati (arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 800 a € 3.000)
Questa è la lettura che ho dato alle norme di che trattasi contro quanti sostengono che per la mancata “informazione” a carico del datore di lavoro risulterebbero due sanzioni per la stessa violazione.