Lavori in condominio
1) Può un amministratore di condominio,con laurea in economia aziendale, ricoprire l’incarico di responsabile dei lavori, non avendo conferito tale incarico al progettista e direttore dei lavori?
2) A quali sanzioni vado incontro ricoprendo io le figure professionali di progettista,
direttore dei lavori , CSP e CSE e non di responsabile dei lavori?
3) Sapendo che i lavori saranno autorizzati con DIA, e che le imprese che interverranno
anche non in contemporanea saranno 4, una per le opere edili, una per opere idrauliche, una per l’impianto elettrico ed una per le opere da pittore, con ug < di 200 si deve nominare il CSP?
Cordiali saluti
In risposta alla prima domanda, l’amministratore del condominio è committente in riferimento ai lavori da eseguirsi nel condominio.
Il committente si assume le responsabilità di cui agli artt. 90, 93, 99 e 101 se non vuole nominare il responsabile dei lavori che ai sensi dell’art. 89, comma 1 lettera c), D.Lgs 81/08 deve essere scelto tra il progettista e il direttore dei lavori.
Passando alla terza domanda che rientra negli obblighi del committente, si fa rilevare che poiché tali lavori non sono soggetti a “permesso di costruire” il committente non deve nominare il coordinatore per la progettazione poiché non si applica il comma 3 dell’art.90, D.Lgs 81/08, ai sensi dell’art. 90, comma 11.
Nella fattispecie poiché devono intervenire più imprese, il Committente, subito dopo l’assegnazione dei lavori alle imprese, deve però:
- Designare Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art.90, comma 4, D.Lgs 81/08) il quale dovrà redigere il P.S.C. e il fascicolo di cui all’art. 91 comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 81/08 (art. 92, comma 2, D.Lgs 81/08)
- Trasmettere la notifica preliminare di cui all’art. 99, comma1, D.Lgs 81/08;
- Comunicare alle imprese il nominativo del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art.90,comma 7, D.Lgs 81/08)
- Attenersi a quanto sancito dall’art. 90, comma 9, D.Lgs.81/08.
Per le responsabilità di cui alla seconda domanda Lei è responsabile degli obblighi di cui all’art. 92, D.Lgs.81/08 e precisamente:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3000 a 12000)
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3000 a 12000)
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3000 a 12000)
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1250 a 5000)
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3000 a 12000)
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3000 a 12000)
2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b). ( arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3000 a 8000)