Libretto formativo del cittadino (art.37, comma 14, D.Lgs. 81/08)
Libretto formativo del cittadino (art.37, comma 14, D.Lgs. 81/08)
07/06/2008
Continuando la “passeggiata” all’interno del D.Lgs. 81/08 “Unico Testo normativo in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori”, mi soffermo all’art. 37 relativo alla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”. Nel leggere tale articolo è palese la responsabilità che il legislatore ha riservato al datore di lavoro in riferimento alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.
Per l’inosservanza dell’art.37 e precisamente per i commi:
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza….
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione…
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta …
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione……
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti ……
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio……..;
il datore di lavoro viene sanzionato con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da€ 1.500 a € 6.000.
Il comma 14, l’ultimo dell’art.37, passa quasi inosservato non essendo sanzionato, a differenza dei precedenti, dall’art.55.
Tale comma dispone che “Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’art.2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276″.
Nel secondo periodo del comma 14 si legge: “Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto”.
E’ opportuno precisare che la definizione del libretto formativo del cittadino viene data dall’art.2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 276 /2003 che recita :
“«libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell’accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate”.
Dopo quanto sopra esposto si fa rilevare che l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 è già operante per cui il lavoratore deve essere già in possesso di tale libretto.
A questo punto è d’obbligo porsi una domanda: “Che succede se l’ispettore arriva in cantiere e trova che il lavoratore è sprovvisto del libretto formativo del cittadino?”
A mio parere, quanto riportato nel comma 14 dell’art.37 non rientra tra gli obblighi del datore di lavoro infatti, non vi è alcun richiamo in merito nell’art.18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) e, come già detto in precedenza tale comma non rientra nemmeno tra quelli sanzionati dall’art.55.
Poiché il libretto formativo del cittadino viene menzionato dal D.Lgs. 81/08, l’ispettore può dare una disposizione affinché il lavoratore sia dotato di tale libretto atteso che la formazione è un obbligo del datore di lavoro.
Il mancato adempimento a tale disposizione comporta per il datore di lavoro, ai sensi dell’art.11, D.Lgs.758/94, una sanzione che prevede la pena dell’arresto fino a un mese o una ammenda di € 413.
Tale libretto è un “curriculum vitae della formazione” del lavoratore tendente a qualificarlo nei confronti di “futuri datori di lavoro”.
Mi auguro che i datori di lavori capiscano che il libretto formativo del cittadino è un vantaggio per la loro impresa perché con tale documento si può:
·programmare la formazione;
· dimostrare agli ispettori l’adempimento agli obblighi della formazione;
· prendere visione delle conoscenze già possedute in materia di sicurezza sul lavoro dal lavoratore al momento dell’assunzione.
Scarica il Decreto 10 ottobre 2005 con allegato lo schema del libretto formativo del cittadino.
Per ulteriori informazioni, vai al sito del Ministero del Lavoro, cliccando qui