Il Medico Competente e l’obbligo di visitare i cantieri (anche piccoli!)
Il medico competente e l’obbligo di visitare i cantieri (anche quelli piccoli!)
di Giovanni ALUNNI – Ispettore Tecnico D.P.L.
29/09/2009
A seguito di una più attenta lettura dell’art. 104, comma 2), anche nel quadro della evoluzione storica dell’obbligo ivi previsto, così come inserito nel nuovo T.U., ne deduco quanto segue.
Intanto, che l’articolo stesso, lasciato invariato dal (nuovo) Legislatore, viene ancora indicato come “Modalità attuative di particolari obblighi”, cioè una sorta di “regolamento di attuazione” che detta le procedure da attuare per rispettare il dettato legislativo in merito a particolari obblighi. Infatti, gli obblighi a cui fanno riferimento i commi del 104, tutti presenti nel titolo I [comma 1 – obbligo di riunione di cui all’art. 35; comma 2 – obbligo del M.C. di visitare gli ambienti di lavoro, di cui all’art. 25, lettera l; comma 3 – obbligo della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, di cui all’art. 37; comma 4) – obbligo di organizzare apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b)], sono qui riportati in quanto ne viene facilitato il loro rispetto attraverso modalità operative che più si adeguano alla particolare realtà dei cantieri temporanei e mobili. Questo perchè, vista l’estrema parcellizzazione dei cantieri ove si svolgono lavori di cui all’Allegato X, per non parlare della contemporanea presenza di più lavoratori e del breve lasso di tempo nel quale avvengono i lavori, ritengo che nelle intenzioni del Legislatore ci sia stata la giusta preoccupazione di come si sarebbe potuto assolvere ad alcuni obblighi. Ragion per cui facilitarne l’assolvimento, pur sempre nel rispetto della norma, andava nella giusta direzione.
Per quanto qui interessa, gli obblighi in argomento di cui al comma 2) dello stesso 104, sono quelli imposti al M.C. dall’art. 25, comma 1, lett. l) “visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; ..omissis” e, in una ottica più generale, prevista dallo stesso articolo 25, comma 1.
Il Medico Competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, ….ecc”.
E’ ovvio che le eventuali violazioni a tali particolari obblighi, vengono sanzionate NON dal Titolo IV, ma dal Titolo I all’interno del quale vivono gli articoli che introducono gli obblighi stessi. Nel caso specifico, la violazione agli obblighi di cui sopra è sanzionata dall’art. 58, comma 1), lettera c). In tal senso, è bene ricordare che le norme correttive dell’81 ORA sanzionano penalmente anche la violazione relativa all’obbligo, per il MC, di collaborare con il datore di lavoro (art. 25, comma 1, lettera a).
Andando quindi a leggere il comma 2) dell’art. 104, così sta scritto “Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e’ inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia’ visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e’ sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita’ i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivita’ i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.”
Leggendo, quindi BENE la norma, si nota subito che il Legislatore dell’81 (il primo 81), nel riproporre l’ex art. 15 del defunto 528/99 (già ex art. 17 del 494/96), ha cambiato qualcosa e precisamente, parlando della visita del medico competente agli ambienti di lavoro, al posto di “…, può essere sostituita o integrata a giudizio del medico competente …” ora usa l’espressione “….., e’ sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, ….”, cioè un comando imperativo! Inoltre, ha aggiunto un secondo capoverso: Il medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivita’ i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
Questo nuovo riferimento alla visita dei luoghi di lavoro, a mio avviso, non è un mero ripetersi del richiamo dell’obbligo al MC, ma è articolato in modo “rafforzativo” rispetto alla stessa previsione dell’art. 25, perchè aggiunge ” .. in cui svolgono la loro attivita’ i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.“: aggiunta che, altrimenti, parrebbe pleonastica. Sono quindi, i lavoratori che operano nei cantieri (“.. l’ambiente di lavoro …”), visti come luoghi particolarmente a rischio, che per il Legislatore necessitano di una più attenta tutela da parte del MC, sempre a mio avviso!
Seguendo questo filo di ragionamento, allora, quando ci si trova nei cantieri aventi le caratteristiche richiamate dal comma 2) del 104, e cioè:
- durata presunta dei lavori inferiore ai 200 giorni lavorativi,
- previsione della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 (ovviamente!),
- caratteristiche analoghe a quelli gia’ visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese,
il MC DEVE sostituire od integrare, a suo giudizio (facoltà, ma nell’obbligo!) la visita a quei cantieri, con L’ESAME dei piani di sicurezza!
Ora, posto che, nella lingua italiana ESAME significa: Studio attento e scrupoloso di qualcuno o qualcosa al fine di valutarne le caratteristiche, ecc., (è appunto quello che deve fare il M.C., in riferimento all’obbligo più generale di collaborare con il datore di lavoro), ovviamente, chiunque si impegna in una attività del genere, specialmente se obbligato dalla Legge, non può tenere per se detta “valutazione”, ragion per cui ne deve dare atto.
Si presume, quindi, che a conclusione di detto ESAME dei Piani di Sicurezza (che si ritiene essere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, in quanto, per il P.O.S. il Medico Competente già collabora alla sua predisposizione) il M.C. stesso ne debba dare atto all’interno del POS medesimo.
Da ciò se ne deduce che (pur se può apparire strano, ma strano non lo è), data la terminologia usata dal Legislatore: “Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e’ inferiore ai 200 giorni lavorativi, …….., la visita del medico competente agli ambienti di lavoro ……., e’ sostituita o integrata, a giudizio del medico competente con L’ESAME di piani di sicurezza relativi ai cantieri ………”, nei cantieri aventi le caratteristiche sopradescritte, noi UPG dovremmo trovare:
– SEMPRE e comunque l’esame di piani di sicurezza,
– qualche volta anche cenni della visita ai luoghi di lavoro.
Questo perchè, stante quanto sopra argomentato, i casi leciti sono solo due:
1. il medico esamina i piani di sicurezza (sostituzione);
2. il medico visita gli ambienti di lavoro ed esamina i piani di sicurezza (integrazione).
A questi si aggiungono i due casi comunque fuori regola:
3. il medico NON esamina i piani di sicurezza (mancata sostituzione);
4. il medico visita gli ambienti di lavoro e NON esamina i piani di sicurezza (mancata integrazione).
Dell’avvalersi di tale facoltà (sostituzione o integrazione), peraltro, che il MC stesso ha stabilito in base alla valutazione dei rischi, deve essere data comunicazione al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel DVR (art. 25, comma 1, lett.l) o, in caso di impresa con meno di 10 lavoratori, ritengo io, nel POS.
Pertanto, l’UPG che dovrà occuparsi di tale questione in fase di vigilanza, sapendo bene che, come sempre, devo compiere tutti gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova, chiederà al MC di fornirgli copia dei documenti relativi alla sua attività presso l’impresa, poi sentirà il DL in merito all’attività del MC e chiederà copia dei documenti in suo possesso. Mettendo insieme la documentazione raccolta e la dichiarazione ricevuta, l’ispettore valuterà gli elementi in suo possesso e poi procederà. Se si sarà convinto che l’esame dei piani di sicurezza NON c’è stato (ex. se non troverà sul DVR/POS la scelta di cui al 104), impartirà l’apposita prescrizione con specifico riferimento alle modalità attuative del 104 stesso, indicando la violazione dell’art. 25, punita dall’art. 58, comma 1), lettera c), con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro.