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Dicembre 2008 | ||
Prorogato al 16 Maggio 2009 la valutazione dello stress lavoro – correlato e la data certa …. E’ stato pubblicato il D.L. 30/12/2008 n° 207 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti – sulla G.U. n° 304 del 31/12/2008 che all’art. 32 riporta “Modifiche al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e che sancisce: Art. 32 – D.L. 207/2008 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009. Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.Lgs 81/08)comma 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria (D.Lgs 81/08)comma 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; 2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009. ****** |
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Il modello INAIL che dovrebbe sostituire l’attuale Registro Infortuni Il modello INAIL, che riportiamo in questa News, scaturisce da quanto sancito dall’art.18, comma 1, lettera r), D.Lgs 81/08è riferito esclusivamente ai fini statistici e informativi per gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. La “ dimenticanza” di questa comunicazione comporta a carico del Datore di lavoro e Dirigente di una sanzione amministrativa da € 2500 a € 7500 ai sensi dell’art.55,comma 4, lettera i), D.Lgs 81/08. Questo modello in pratica dovrebbe sostituire l’attuale Registro Infortuni atteso che l’art.53, comma 6, D.Lgs 81/08 recita:” Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”. Al momento, poiché non è trascorso il periodo di cui all’art.53, (sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4,) il Registro Infortuni è , a mio parere, un doppio documento atteso che il datore di lavoro deve attenersi sia all’abrogato art.4,comma5, lettera o), D.Lgs 626/94 e s.m.i.( nella fattispecie ancora in vigore per l’art. 53,comma 6, D.Lgs 81/08) che all’art.18, comma 1, lettera r), D.Lgs 81/08. Si fa rilevare che per quanto riguarda gli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni continua a essere obbligatoria, ai fini assicurativi la denuncia prevista dall’art. 53, D.P.R. n°1124/1965. Scarica il Modello INAIL per la comunicazione degli Infortuni – D.Lgs. 81/08 ****** |
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Sei il visitatore n°: Ultimo aggiornamento: 09-Feb-2009 15:13 – Esposito Salvatore 2008 © – Tutti i diritti sono riservati Ideato, realizzato e gestito da Francesco Esposito. Per qualsiasi problema inerente il sito, contattami all’indirizzo e-mail: francesco.esposito@lavorareinsicurezza.com |
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