Novità nelle pene per omicidio colposo e lesioni colpose per inosservarza alle norme in materia di prevenzione infortuni sul lavoro
Il D.L. 23 maggio 2008, n°92 è stato convertito in legge dalla Legge 24 luglio 2008, n°125 (Pubblicata sulla G.U. n° 173 del 25.07.2008); sono state aumentate le pene per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.) per inosservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sulla circolazione stradale.
CODICE PENALE
LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII
Dei delitti contro la persona
Capo I
Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale
Art. 589 (1)
Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e’ commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
Art. 590.
Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (2)
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (2) Comma così modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92. ******
E’ stato convertito in legge (L. 6 Agosto 2008 n° 133) il D.L 25 Giugno 2008 n° 112
ABROGAZIONE dell’art.13,comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n° 37 (art. 35, comma 2, Legge 133/2008);
SOPPRESSIONE della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione del art.18, comma 1, lettera u),del D.Lgs. 81/08 pari a una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 10.000 (art. 39, comma 12, Legge 133/2008 );
ELIMINAZIONE dall’art.14, comma 1, D.Lgs.81/08 delle parole: “ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio” ( art. 41. comma 11, Legge 133/2008)
ELIMINAZIONE dall’art.14, comma 4,lettera b), D.Lgs.81/08 delle parole: “ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio” (art. 41, comma 12, Legge 133/3008) I particolari li troverete nella sezione “NEWS” archivio del mese di Giugno 2008 ******