Il T.U.: una “SCATOLA CINESE” per il committente
10/05/2008
Man mano che il D.Lgs. del 09.04.2008, n° 81 “Unico Testo Normativo in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori” viene visionato, è facile trovare qualche svista del legislatore che involontariamente può mettere nei guai alcune figure interessate all’applicazione del T.U..
La figura presa in esame è il committente.
L’art. 90, comma 3, del precitato decreto recita:
“Nei cantieri in cui e’ prevista la presenza di piu’ imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione“.
In questo articolo a differenza dell’ex art.3, comma 3, D.Lgs. 494/96 , il legislatore ha eliminato il concetto degli uomini/giorni per cui il committente, a prescindere dagli uomini giorni, se prevede la presenza di più imprese deve nominare il coordinatore per la progettazione.
Successivamente alla nomina del coordinatore per la progettazione ai sensi dell’art.90, comma 4, il committente “Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98”.
Esempio: il committente deve ristrutturare la propria abitazione. Cosa può succedere?
1° caso: ristrutturazione di un fabbricato con la presenza di una sola impresa
Il committente ai sensi dell’ art. 90, comma 11, primo periodo, che recita: “In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2″ non deve nominare il coordinatore per la progettazione poiché i lavori che deve far eseguire non ricadono “nel permesso di costruire”.
2° caso: ristrutturazione di un fabbricato con la presenza di una seconda impresa successiva alla prima.
Il committente nel caso in cui prevede l’impiego di una sola impresa ricade nel 1° caso trattato, ma se in corso d’opera si rende necessario far intervenire una seconda impresa si ricade nell’applicazione dell’ art. 90, comma 11, secondo periodo che recita: “Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2″.
All’art.92, comma 2, si legge: “Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b)”.
L’art. 90, comma 5, sancisce che: “La disposizione di cui al comma 4 (designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu’ imprese“.
Pertanto il committente nel momento in cui affida i lavori di restauro ad una seconda impresa, nonostante i lavori non ricadono nel permesso di costruire di cui all’art.90, comma 11, deve nominare il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (e non per la progettazione) il quale deve redigere il P.S.C. e predisporre il fascicolo del fabbricato.
3° caso: ristrutturazione di un fabbricato con l’intervento di due o più imprese.
E qui casca l’asino, come comunemente si suol dire.
Infatti il committente in questo caso non deve nominare il coordinatore per la progettazione di cui all’ art.90, comma 3, (nonostante la presenza di due imprese per la ristrutturazione della casa) poiché la ristrutturazione non è soggetta a permesso di costruire.
A questo punto CHE FARE ?
Il committente, subito dopo l’assegnazione dei lavori alle imprese, deve nominare soltanto il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale dovrà redigere il piano di sicurezza e coordinamento e predisporreil fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), in quanto tale strana situazione viene a ricadere nel 2° caso trattato.
Tutto è successo perché il legislatore ha voluto che i lavori privati non soggetti a permesso di costruire non rientrassero nell’applicazione dell’art. 90 comma 3 “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea, il committente ……….contestualmente all’affidamento dell’incarico della progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”.
E la progettazione della sicurezza (compito spettante al coordinatore per la progettazione)che deve nascere di pari passo con la progettazione dell’opera, che fine ha fatto?
Infatti nei casi 2° e 3° la progettazione della sicurezza è successiva all’inizio dei lavori e quindi viene a cadere la collaborazione che dovrebbe esserci tra progettista e dell’opera e della sicurezza, il tutto a discapito della sicurezza dei lavoratori.
A mio parere per risolvere il problema è opportuno abrogare il comma 11, dell’art.90 del D.Lgs. 81/08 o in alternativa riformulare il suddetto comma come segue : “In caso di lavori privati, ad esclusione di quelli ricadenti nell’allegato XI, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’art.92, comma 2″.