Nomina RSPP e relativi requisiti
Ringraziandola per il contributo le richiedo informazioni sulle attuali modalità di nomina del RSPP e dei requisiti personali richiesti attualmente dalla legge in vigore (626/94 ?).
Grazie
La domanda posta è molto generica e la stessa richiede un approfondimento che potrebbe essere certamente argomento per un “corso di formazione”.
Cominciamo col dire che il RSPP è una delle figure essenziali del Servizio di Prevenzione e Protezione che può comprende, inoltre, gi addetti.
Gli addetti e i responsabili del servizio, interni o esterni all’azienda o all’unità produttiva, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32,D.Lgs 81/08, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Nell’utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui al precitato articolo 32.
All’uopo si fa rilevare che il datore di lavoro che ricorra a persone o servizi esterni non e’ per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori (Leggere nella sezione “Quesiti” “R.S.P.P. nella casa di cura”).
Il R.S.P.P. viene designato (e non nominato perché su tale figura potrebbe esserci il niet del R.L.S.) dal datore di lavoro il quale non può delegare tale obbligo (art.17, comma 1, lettera b, D.Lgs 81/08).
Per svolgere le funzioni di R.S.P.P. è necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Oltre a tali requisiti è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.
“Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente”, sono esonerati dalla frequenza aicorsi di formazione relativi ai moduli A e B, ma devono frequentare il corso relativo al modulo C.
L’R.S.P.P., nonché i relativi compiti del servizio, possono essere svolti direttamente anche dal datore di lavoro a condizione che lo stesso abbia svolto un corso della durata minima di 16 ore e massima 48 ore (art. 34, comma 1, D.Lgs 81/08) (L’abrogato D.Lgs 626/94 prevedeva un corso di 16 ore) .
Lo svolgimento di tali compiti possono essere espletati dal datore di lavoro:
- nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
- nelle aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti;
- nelle aziende della pesca fino a 20 addetti;
- nelle altre aziende fino a 200 addetti.
“Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento
diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti”(Art. 32, comma 8, D.Lgs 81/08).
In assenza di personale interno, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
Nei suddetti casi il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
Le modalità relative alla nomina del R.S.P.P. e i requisiti che gli stessi devono possedere sono quelli di cui al D.Lgs 09.04.2008, n°81 ad eccezione per quegli Enti di cui all’art.3 del D.Lgs 81/08 per i quali entro 12 mesi dalla entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, a seguito di emanazione di vari decreti da parte dei Ministri competenti, e precisamente fino al 15 Maggio 2009 sono fatte salve le disposizioni attuative dell’art.1, comma 2, D.Lgs. 626/94 nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 271/99; D.Lgs 272/99 e le altre disposizioni tecniche del D.P.R. 547/55 e del D.P.R. 164/56, nei confronti delle Forze armate e di Polizia (…), degli istituti di istruzione ed universitarie e degli Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado (…).