Anno della patente a punti edile (PPE) ?
: Anno della patente a punti edile (PPE) ?
La PPE è prevista nell’art 27, comma 1-bis, D.Lgs 81/08 e s.m.i. .
Il 28 Luglio 2011 è stato firmato l’accordo tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine ottenere il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che rispettano la normativa antinfortunistica. Le imprese e lavoratori autonomi privi di “punti” per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro non potranno operare. Nel DURC saranno indicati i punti della patente.
di Salvatore ESPOSITO – Tecnico della Prevenzione ASP Cosenza- 08/01/2012
Il 2012, con riferimento all’edilizia, sarà certamente l’anno della patente e punti (PPE) prevista nell’art 27, comma 1-bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i. che costituirà un elemento essenziale per poter esercitare l’attività edile. Tale strumento serve per qualificare sia le imprese che i lavoratori autonomi che rispettano le norme in materia di sicurezza e che spesso sono penalizzati da coloro che in dispregio alle norme antinfortunistiche operano nei cantieri che spesso definisco “selvaggi e primitivi”. L’ultimo passo verso l’applicazione di questo nuovo sistema di qualificazione è stato l’accordo firmato il 28 luglio 2011 tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. In questo articolo cercherò di sintetizzare quanto riportato nell’accordo.
La patente a punti sarà applicata a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili e che esercitano attività quali: manutenzione straordinaria, costruzione, demolizioni , manutenzione ordinaria, riparazione etc…., con esclusione di coloro che svolgono servizi di natura intellettuale quali: geometri che entrano in cantiere per effettuare misurazioni o Archeologi, Architetti per verifiche varie etc….
Tra i requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività edili (suddivise in due categorie ) le imprese e i lavoratori autonomi dovranno possedere determinati requisiti quale:
- un “ Responsabile tecnico” o di un “Direttore tecnico” per le imprese in possesso di SOA , mentre per i lavoratori autonomi lo stesso rivestirà le funzioni di ”Responsabile tecnico”. La persona che dovrà rivestire la qualifica di “Responsabile tecnico” dell’ impresa dovrà possedere alcuni requisiti tra cui oltre l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni deve possedere almeno: due anni di iscrizione negli Ordini professionali; laurea in ingegneria o Architettura e frequenza di un corso di apprendimento della durata di sessanta ore comprensive di quelle previste per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti dell’RSPP (da un minimo di 16 ad un massimo di 48 ore); diploma universitario (laurea breve) di ingegneria o architettura e frequenza di un corso di apprendimento della durata di ottanta ore comprensive di quelle previste per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti dell’RSPP (da un minimo di 16 ad un massimo di 48 ore); laurea in archeologia……….; diploma di maturità tecnica o professionale……..; esperienza lavorativa con qualifica di operaio specializzato o livello superiore per un periodo di quarantotto mesi negli ultimi seiu anni……Per quanto attiene al lavoratore autonomo i requisiti ai fini della qualifica di “Responsabile tecnico, se non possiede quelli richiesti per l’impresa deve dimostrare il possesso di un attestato di frequenza ad un corso di apprendimento della durata di ottanta ore comprensive di quelle previste per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti dell’RSPP ( da un minimo di 16 ad un massimo di 48 ore); nel caso in cui il lavoratore autonomo possiede uno dei requisiti richiesti al “Responsabile tecnico” dell’impresa, dovrà dimostrare di essere in possesso di attestazione di frequenza al corso di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del S.P.P..
- L’impresa dovrà aver designato l’RSPP;
- Requisiti di onorabilità dell’impresa e del “Responsabile tecnico” consistenti nell’assenza di procedimenti penali in corso in materia di prevenzione; insussistenza di sentenze definitive di condanna a una pena detentiva superiore a DUE anni per reati connessi all’esercizio de o per una somma di reati con condanna superiore a TRE anni etc…..
- Requisiti di capacità tecnico-finanziaria consistenti nel possesso di attrezzature tecniche per un valore minimo di € 15.000 ad un massimo di € 75.000 a seconda delle attività edili (suddivise in due categorie).
Per i CSP e CSE e per coloro che sono in possesso di attestati inerenti in materia di urbanistica ed edilizia, normativa tributaria, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, normativa ambientale etc… sono esonerati dalla frequenza di corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il possesso dei requisiti innanzi citati (elenco non esaustivo), sarà verificato attraverso le casse edili, territorialmente competenti, che attraverso la sezione speciale dell’edilizia rilascerà la PPE.
Nel DURC sarà indicato il punteggio attribuito all’impresa, in relazione all’organico medio annuo e al lavoratore autonomo. Al LAVORATORE AUTONOMO vengono attribuiti 25 punti mentre alle IMPRESE che hanno un organico medio annuo da 1 a 15 dipendenti vengono attribuiti 35 punti; da 6 a 15 dipendenti 40 punti etc…… Nel corso di 12 mesi se non vengono accertate grave e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il punteggio assegnato sarà incrementato.
La decurtazione dei punti dalla PPE avviene in funzione delle violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In merito è stata elaborata una graduatoria in funzione della gravità della violazione: mancata redazione del DVR , POS, mancata fornitura DPI, mancata protezione con opere provvisionali degli spazi prospicienti il vuoto etc… decurtazione di 2 punti; utilizzo di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria etc… decurtazione di 3 punti; mancata trasmissione alla sezione speciale dell’edilizia di eventuali condanne per violazioni alle norme antinfortunistiche etc…decurtazione di 10 punti.
Per le associazioni e i consorzi di imprese , in merito alle decurtazioni vengono utilizzate modalità diverse da quelle innanzi esposte per le IMPRESE LAVORATORI AUTONOMI.
In caso di perdita di tutti i punti assegnati, la sezione speciale dell’edilizia (istituita presso la camera di commercio territorialmente competente) anche su segnalazione delle casse edili, provvederà alla revoca della patente. La revoca della patente non consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di partecipare o essere ammessi alle gare di appalti pubblici e non potranno avviare o proseguire lavori (manutenzioni, costruzione, demolizione, ristrutturazione etc….) salvo che gli stessi abbiano superato il 75% del valore del contratto. Eventuali decurtazioni che potrebbero verificarsi nel prosieguo dei lavori, verranno decurtati nella “nuova” assegnazione dei punti.
Il problema della PPE sarà affrontato più dettagliatamente nel momento in cui tale sistema sarà operativo e per esserlo è necessario emanare un apposito decreto ministeriale che recepisca l’accordo firmato il 28 Luglio 2011 tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.