Chi è il preposto ?
Chi è il PREPOSTO in un cantiere, in una officina, in una fabbrica, in un ufficio etc..
Quali i suoi obblighi?
E’ sanzionato penalmente?
29/11/2008
Quanti Coordinatori in un cantiere edile hanno chiesto al datore di lavoro della impresa esecutrice dei lavori chi fosse il Preposto ?
Quanti in un’officina, in una industria, in un ufficio etc., conoscono chi è il Preposto?
Quanti si sono posti questi interrogativi?
Eppure se si sfoglia il D.Lgs 547/55, all’art. 4 si legge “Obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti“; addirittura secondo quanto sancito alla lettera c) dello stesso articolo le tre figure devono “disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i DPI messi a loro disposizione“.
Anche negli anni 90, con l’entrata in vigore del D.Lgs 626/94 il Preposto viene considerato uno degli attori principali della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tutti si sono accorti di tale figura, lo stesso Preposto che non era a conoscenza delle responsabilità che le norme in materia di sicurezza gli conferivano, quando purtroppo si sono verificati infortuni soprattutto mortali.
In tale fattispecie le responsabilità seguono una forma piramidale: Datore di Lavoro, Committente, Dirigente, Coordinatori, Preposto, R.S.P.P. etc..
Su tale figura e sulle responsabilità dello stesso è dovuta quasi sempre intervenire la Corte di Cassazione che si è così espressa:
«il soggetto con funzioni e qualifica di caposquadra deve essere annoverato tra i preposti, ed è destinatario delle norme antinfortunistiche ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 547/1955» [Corte di Cassazione, sez. IV penale, 28 maggio 1999 n. 6824].
« l’attribuzione ad un soggetto della qualifica di “preposto”, ai fini del suo assoggettamento agli obblighi previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 547/1955, va fatta, più che in base alle formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’ambito dell’impresa. » [Cassazione Civile, sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7669].
« chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell’articolo 4, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso ed autonomo titolo, dello stesso obbligo » [Cassazione penale, sez. IV, 20 gennaio 1998, n. 2277].
In realtà il Preposto fino ad oggi non è stato individuato in base alle formali qualificazioni giuridiche conferitogli ma bensì in riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’ambito dell’impresa così come si è espressa in merito più volte la Corte di Cassazione..
Il D.Lgs. 09.04.2008, n°81
Da quanto innanzi esposto, si fa rilevare che neanche il D.Lgs. 626/94 e s.m.i. aveva fatto una chiara definizione e di attribuzioni di detta figura; solo con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 all’art. 2,comma 1, lettera e), per la prima volta viene definita la figura del Preposto quale:” persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”
Secondo la lettura dell’art.2, comma 1, lettera e), è palese che il preposto per essere tale non necessita di alcun atto formale ( delega) perché tale figura è individuabile attraverso i compiti che concretamente svolge. Il Preposto pertanto sarebbe il capo cantiere, il capo officina, il capo reparto, il capo ufficio etc..
Formazione
Premesso che il Preposto è un lavoratore come tutti gli altri e quindi va riservata allo stesso la formazione a questi destinata in genere dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; il legislatore all’art.19, comma 1, lettera g), D.Lgs 81/08 ha previsto tra gli obblighi del Preposto quello di: “frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art.37”. Tale inosservanza è punita con una sanzione amministrativa a carico del Preposto da € 300 a € 900.
art.37, comma 7, infatti sancisce che:“I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Datore di lavoro con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da € 1500 a €6000.
Quanto stabilito dall’art.37 sta a significare che al Preposto è stata riservata una formazione diversa da quella designata per i lavoratori “normali”.
Obblighi
Gli obblighi dei preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, sono stabiliti dall’art.19, D.Lgs 81/08 per cui devono:
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
Prima che entrasse in vigore il D.Lgs 81/08 era soprattutto il datore di lavoro che ai sensi dell’art.4, D.P.R.. 547/55 doveva “ vigilare” sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori…. ( omissis )
Con il D.Lgs 81/08 l’unico a rimanere “impigliato” nella rete del legislatore è rimasto il Preposto che ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera a),deve “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti”. La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Preposto con l’arresto da 1 a 3 mesi o con l’ammenda da € 500 a € 3000.
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Preposto con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 300 a € 900.
richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Preposto con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 300 a € 900.
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Preposto con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 300 a € 900.
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Preposto con l’arresto da 1 a 3 mesi o con l’ammenda da € 500 a € 3000.
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
Tale “segnalazione” di solito viene fatta verbalmente atteso i rapporti che intercorrono tra il Preposto , il datore di lavoro e il dirigente, però a mio parere, è opportuno che tale “ segnalazione” avvenga anche con raccomandata a mano da consegnare al datore di lavoro o al dirigente al fine di avere, in caso di infortunio mortale, un documento dal quale il Magistrato possa evincere la mancata responsabilità nell’infortunio da parte del Preposto, perché come dicevano i latini “ verba volant scripta manent ” La inosservanza a tale prescrizione viene sanzionata a carico del Preposto con l’arresto da 1 a 3 mesi o con l’ammenda da € 500 a € 3000.
frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. Tale inosservanza è punita con una sanzione amministrativa a carico del Preposto da € 300 a € 900.
Concludendo possiamo affermare che il legislatore anche se nella sostanza non ha stravolto quanto già affermato dalla precedente normativa , ha dato però un “ritocco” alla figura del Preposto confermando il principio per cui tale figura , così come sostenuto dalla Cassazione, semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”
(Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).