Un’impresa e più lavoratori autonomi: è richiesto il PSC e il POS per questi ultimi?
Nella ristrutturazione di un fabbricato (parte di esso deve essere demolito), soggetto a permesso di costruire, i lavori sono stati affidati ad un’impresa che, in seguito, utilizzerà lavoratori autonomi.
Il committente deve nominare il coordinatore per la progettazione e successivamente quello per l’esecuzione? I lavoratori autonomi dovranno redigere il P.O.S.?
Grazie per la risposta
A una simile domanda ho già risposto nella sezione Quesiti – “Devono essere nominati i coordinatori quando vi è una sola impresa?”.
Nella fattispecie, oltre ad una unica impresa, vi sono anche i lavoratori autonomi.
La risposta è NO sia per la prima che per la seconda domanda.
Risposta 1° domanda
Per capire il motivo della risposta negativa alla prima domanda è necessario leggere l’art.90, comma 3, D.Lgs 81/08 “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”.
Quindi, per nominare il coordinatore per la progettazione e, successivamente, quello per l’esecuzione dei lavori, è necessaria la presenza di più imprese, anche non contemporanea. Nel cantiere di che trattasi, l’impresa è una con l’utilizzo successivamente di lavoratori autonomi.
L’art.89, comma 1, lettera d), D.Lgs 81/08 definisce il lavoratore autonomo quale “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione“.
Quando non c’è vincolo di subordinazione significa che non c’è un datore di lavoro per cui non ci può essere un’impresa. L’impresa può definirsi tale solo quando vi è un datore di lavoro e almeno un dipendente (non fare confusione con “impresa autonoma”).
Pertanto un’impresa e 100 lavoratori autonomi equivalgono ad un’impresa per cui, ai sensi dell’art.90, comma 3, D.Lgs 81/08, il committente non deve nominare il coordinatore per la progettazione.
Se nel prosieguo dei lavori dovesse subentrare una seconda impresa, a quel punto il committente dovrà nominare ai sensi dell’art.90,comma 5, D.Lgs 81/08 il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che dovrà redigere il PSC e predisporre il fascicolo del fabbricato.
Risposta 2° domanda
Per quanto riguarda la seconda domanda la risposta negativa scaturisce dalla lettura dell’art. 89, comma 1, lettera h), D.Lgs 81/08 che definisce il P.O.S. quale “documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolocantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a),i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”.
’art.96, comma 1, lettera g), D.Lgs 81/08 sancisce che “I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: redigono il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”.
Pertanto è il datore di lavoro dell’impresa esecutrice che deve redigere il P.O.S. e non i lavoratori autonomi
Resta inteso che per quanto attiene al cantiere in questione non bisogna dimenticare l’art.90, comma 9, D.Lgs 81/08 Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII.