Quando è obbligatorio installare gli estintori di primo intervento?
Salve, vi volevo porre un piccolo quesito riguardante l’obbligo degli estintori !!
Grazie e a presto
L’obbligo di dotare anche un piccolo ufficio di almeno un estintore derivava dall’art. 30.3 del DLgs 626/94 (sanzionato da 3 a 6 mesi o con ammenda da 3 a 8 mln) il quale prevedeva che […] i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l’incendio, e se del caso, di rivelatori di incendio e di sistemi di allarme.
Abolito il DLgs 626 oggi ci resta l’art. 46.2 del DLgs 81/08: nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori (sanzionato da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2 a 5 mila).
Manca quindi il perentorio “i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati”, disposto che è stato sostituito da un blando “devono essere adottate idonee misure”, affermazione che non contempla la lotta antincendio con attrezzature bensì l’evitare l’insorgenza di incendi, cosa che si attua più semplicemente mantenendo in efficienza gli impianti elettrici secondo le norme di buona tecnica oppure vietando comportamenti a rischio (fumare).
Tant’è che le disposizioni di prevenzione incendi di cui all’allegato IV cap.4 del DLgs 81/08 si applicano solo nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio, allora non si ha più l’obbligo di avere un estintore ad esempio in un piccolo ufficio?
In riferimento al quesito posto, l’utilizzo dell’estintore non era normato dall’art.30.3 del D.Lgs 626/94 e s.m.i. , ma bensì dall’art.34, lettera c), D.P.R. 547/55 che recitava: “Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:
[…]
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento . Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto”.
Quanto riportato nell’allegato IV, punto 4.1. e 4.1.3. del D.Lgs 81/08 è quanto era previsto dall’abrogato art.34, lettera c), D.P.R. 547/55.
Pertanto, nei luoghi di lavoro dove non esistono pericoli specifici di incendio non si applica quanto riportato dall’allegato IV punto 4.1 e 4.1.3 richiamato dall’art.64 comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 sanzionato con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.000 a 10.000
Quando si effettua la valutazione dei rischi bisogna individuare l’esigenza o meno di essere dotati di un estintore di primo intervento; comunque, anche se non previsto, a mio parere, in un ufficio con tende, macchine e carta….è meglio avere un estintore. No si sa mai.