Chi fa l’RLS in un condominio se l’unico lavoratore è il portiere?
Sono un tecnico che mi occupo di sicurezza nei luoghi di lavoro, da molti anni ma nel corso del lavoro ci sono sempre delle situazioni a mio parere un pò anomale e mi spiego:
secondo lei all’interno di un condominio nel quale io ho fatto la valutazione dei rischi per il portiere, e fino qua non ci sono dubbi, poi esercito io la figura di rspp e anche qua va tutto bene; la cosa che mi fa stare in dubbio è: chi fa il R.L.S. se l’unico lavoratore è il portiere?
Chi fa l’addetto all’emergenza?
Chi l’addetto al primo soccorso?
Lei mi potrà dire l’amministratore come datore di lavoro mentre il rappresentante dell’unico lavoratore chi lo fa? Mi faccia chiarezza grazie.
La figura dell’RLS è obbligatoria ai sensi dell’art.47, D.Lgs 81/08.
A mio parere, nel caso di un solo lavoratore non ha senso la nomina dell’RLS; la normativa vigente non contempla questa situazione, quindi, teoricamente, il singolo lavoratore potrebbe autoeleggersi RLS: in questo caso l’RLS dovrà ricevere la formazione di cui all’art. 37 comma 11, D.Lgs. 81/08; nel caso in cui, invece, non si procede all’elezione e, quindi, alla nomina dell’RLS interno al condominio (caso trattato nel quesito “Se l’RLS non viene nominato?” del 19/06/2008 che può trovare nella sezione “Quesiti” di questo sito), le funzioni di tale figura vengono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. art. 48, D.Lgs 81/08
Nella fattispecie per quanto concerne l’addetto all’emergenza e primo soccorso, tali funzioni possono essere svolte dal Portiere in quanto è l’unico lavoratore.
Nella fattispecie il lavoratore dovrà frequentare il corso per il primo soccorso( D.M. 388/2003 – Azienda gruppo A 16 ore; gruppo B e C 12 ore) e prevenzione incendi ed evacuazione ( rischio basso 4 ore; rischio medio 8 ore; rischio elevato 16 ore – D.M. 10 Marzo 98).
In alternativa a quanto sopra detto, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione , di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione ai sensi dell’art.34, D.Lgs.81/08.
In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà frequentare il corso di RSPP (da 16 ore a 48 ore, art. 34, comma 2, D.Lgs 81/08), per il primo soccorso (D.M. 388/2003 – Azienda gruppo A 16 ore; gruppo B e C 12 ore) e prevenzione incendi ed evacuazione ( rischio basso 4 ore; rischio medio 8 ore; rischio elevato 16 ore – D.M. 10 Marzo 98).
Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.