Come si computano i “… due giorni…” di cui all’art.26, comma 3-bis, D.Lgs 81/08 e s.m.i.?
Egr. Ing.
mi scuso se ritorno a chiederle un ulteriore mio dubbio:
nell’art.26 al comma 3-bis si legge:”Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.”.
I due giorni come devono essere computati?
Grazie per la risposta.
I due giorni non devono essere intesi come due giornate lavorative continuative, ma bensì come arco temporale necessario per la realizzazione dell’opera.
Se Lei stipula un contratto per la pitturazione delle ringhiere per un costo calcolato per due giornate lavorative, anche se il pittore lavora quattro ore al giorno e la pitturazione termina dopo tre giorni, il lavoro di che trattasi è da intendersi realizzato in DUE giorni che in realtà sono la sommatoria delle singole prestazioni effettuate nelle quattro ore per tre giorni.(tempo da ritenersi di ragionevole durata).