Il committente può incaricare un Responsabile dei lavori in fase di progettazione e successivamente un Responsabile dei lavori in fase di esecuzione?
Ing. Esposito,
mi sono trovato di fronte ad un “capitolato d’offerta” nel quale si evinceva che la committenza richiedeva vi fosse un affidamento d’incarico per il responsabile dei lavori in fase di progettazione e successivamente un altro incarico ed un altro responsabile dei lavori in fase di esecuzione. Il coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione è una terza persona, differente dalle prime due incaricate solo del ruolo di RL.
La cosa mi è sembrata anomala.
Lei cosa ne pensa?
Non esiste un responsabile dei lavori in fase di progettazione e successivamente un altro responsabile dei lavori in fase di esecuzione; il Di Pietro della sicurezza direbbe “ che c’azzecca tutto questo”.
Per quel poco di esperienza che ho, sono tenuto a pensare che la committenza che ha formulato tale richiesta non è a conoscenza che nel 2012 vige il D.Lgs 81/08 modificato ed integrato dal D.Lgs 106/2009.
La committenza è rimasta all’art 2, comma 1, lettera c), D.Lgs 494/96 e s.m.i. ABROGATO dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Tale articolo definiva il Responsabile dei lavori quale:” soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione dei lavori o del controllo dell’esecuzione dell’opera ( omissis)” che tradotto significava che il Committente poteva incaricare quale Responsabile dei lavori il Progettista dell’opera o il Direttore dei lavori o il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Poiché nessuno di queste figure ha voluto assumersi tale onere, il legislatore , successivamente ha modificato con l’art 89, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i. tale definizione in:”: “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto( omissis) ”.
Altro che anomalia!