L’addetto all’uso della gru deve essere formato ? La gru, di prima installazione, deve essere denunciata all’ISPESL?
L’addetto all’uso della gru deve essere formato ? La gru, di prima installazione, deve essere denunciata all’ISPESL?
Gentilissimo dott. Esposito avrei alcuni quesiti a cui chiederei il suo parere:
1) il datore di lavoro ha l’obbligo normativo di formare con appositi corsi un proprio dipendente addetto all’uso della gru? e io come CSE devo richiederne l’attestato sul POS?
2) in caso di installazione di nuova gru l’impresa lo segnala all’ISPESL che entro 60 giorni rilascia il libretto e targhetta di omologazione. Ma durante questi 60 giorni la gru può essere utilizzata? e se passati i 60 giorni il dipartimento dell’ISPESL non interviene?
3) la dichiarazione di corretta installazione di una gru non nuova automaticamente vale anche come verifica delle funi (verifica trimestrale?)
Certo di un suo riscontro, ringrazio e porgo distinti saluti
In merito a quanto esposto faccio rilevare che:
1) A prescindere che il datore di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37, D.lgs 81/08 e s.m.i. deve informare e formare i propri lavoratori. Quando i lavoratori sono addetti all’uso di determinate attrezzature di lavoro ( definizione riportata nell’art 89, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i. ) tipo gru, pale gommate, escavatori etc…, “ Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati”, come sancito dall’art 71, comma 7, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i..; la violazione di tale articolo è sanzionato con la pena dell’arresto da TRE a SEI mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
2) La gru , anche se nuova, deve essere sottoposta ad un controllo iniziale prima della messa in esercizio ( art 71,comma 8, lettera a) D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed il tecnico della impresa installatrice deve rilasciare apposita dichiarazione attestante la idonea installazione della macchina. La stessa gru deve essere denunciata all’ISPESL ( anche se ora INAIL) che entro sessanta giorni deve effettuare la prima verifica. Trascorsi i sessanta giorni e i tecnici dell’ISPESL non hanno effettuato tale verifica, il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o soggetti pubblici abilitati ; tali soggetti in seguito potranno effettuare le verifiche periodiche come disposto dall’art 71,comma 11, D.Lgs 81/08 e s.m.i..
3) Quando viene montata la gru deve essere effettuata anche la verifica delle funi al fine di valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza( art 71, comma 11) Infatti una gru può restare ferma per un certo periodo e quindi le funi possono aver subito anche danni meccanici. Comunque, la verifica delle funi ha cadenza trimestrale come sancito all’Allegato VI punto 3.1.2.