L’impresa “Affidataria” o “Subappaltatrice” deve redigere il POS?
Egregio Dr.Esposito,
approfitto della sua cortesia e competenza per porle un altro quesito.
Con riferimento alla risposta da lei data al quesito “Impresa affidataria e subappaltatrice” : chi deve redigere il P.O.S.?” Le chiedo cosa accade nel caso in cui A (committente dei lavori)e
B (impresa affidataria) coincidono. Ovviamente il lavoro verrà eseguito esclusivamente dell’impresa C (subappaltatrice) ed altre (subappaltatrici).
Grazie
Se l’impresa affidataria (A) si avvarrà di un’impresa subappaltatrice per l’esecuzione dei lavori (B) quest’ultima (B) dovrà redigere il proprio POS e consegnarlo all’impresa affidataria (A) che verifica la congruenza con il proprio POS.
Pertanto, il POS deve essere redatto da tutte e due l’imprese.
All’impresa affidataria (A) resta comunque l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori così come sancito dall’art. 97, comma 1, D.Lgs. 81/08.
L’impresa affidataria è definita dall’art 89, comma 1,lettera i), quale “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.
Da quanto sancito dall’art.89 si evince che non può esserci “coincidenza” tra impresa affidataria e committenza.
Il Committente (Y) stipula il contratto con un’impresa (A) questa prende il nome di “impresa affidataria”; l’impresa (A) può avvalersi di altra impresa (B) – subappaltatrice- e/o di lavoratori autonomi.
A questo punto Lei potrebbe porsi la domanda: “Atteso che l’impresa che andrà in cantiere è la subappaltatrice (B) perché se l’impresa affidataria (A) non sarà mai presente in cantiere deve redigere il POS quando lo stesso è definito: “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige……..?”.
La risposta si trova nell’art.96, comma 1, lettera g) che recita: “I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)