In un’azienda agricola con 9 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti dell’R.S.P.P.; primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione?
Egr. Ing. Esposito,
sono un commercialista di un’azienda agricola con 9 lavoratori. In tale azienda il datore di lavoro è RSPP; addetto al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto 106, questo datore di lavoro può continuare ad espletare tali funzioni?
Grazie
Il D.Lgs. n. 106/2009 ha integrato con l’art. 1-bis, l’art 34 del D.Lgs 81/08.
L’art.1-bis testualmente recita:” Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis”.
Dal 20 agosto 2009, data di entrata in vigore del D.lgs 106/09, il datore di lavoro non può più svolgere i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, poiché il numero dei lavoratori è superiore a cinque, per cui tali compiti il datore di lavoro deve assegnarli a terzi che siano in possesso dei requisiti di cui all’art 32, D.Lgs 81/08 e s.m.i. Poiché il numero dei lavoratori è inferiore a 30 così come previsto nell’allegato II, D.Lgs 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro può continuare a svolgere le funzioni dell’RSPP.