Per un soppalco da adibire a piccolo locale mensa, l’altezza minima netta o l’altezza minima media non deve essere inferiore a m. 2,70?
Salve,
Le vorrei chiedere un chiarimento: un’azienda ha la copertura del capannone non lineare ma a semicerchio. Al piano terra ha tutti i macchinari di produzione, mentre alla fine del capannone ha un soppalco dove una volta teneva del materiale.
Il datore di lavoro, vorrebbe creare un piccolo ripostiglio con una piccola mensa. Il problema e’ relativo all’altezza minima che bisogna attenersi per essere a norma, sia riguardo gli spogliatoi, sia riguardo un piccolo bagno con antibagno, sia riguardo il locale mensa. Siccome la parte iniziale e finale del soppalco e’ alta al massimo 190 cm, se bisogna attenersi alla normativa vigente (altezza minima NETTA 270 cm) non ci si rientra. Il contrario, se si tratta di altezza minima MEDIA, il problema non sussiste.
La ringrazio anticipatamente
In riferimento alla domanda posta è opportuno attenersi all’art.93,comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i. che sancisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.
Nell’allegato IV al punto 1.2.1.1. troviamo che (nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori) l’altezza netta non deve essere inferiore a mt. 3 ; Tale misura era già stabilita dall’abrogato art. 6, del D.P.R. 303/56.
L’altezza netta dei locali, specificata al punto 1.2.3., “ è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte”.
L’altezza media è riferita ai locali non certamente al soppalco , quest’ultimo potrebbe essere “consentito” come deposito poiché il lavoratore accede in tale ambiente solo per il tempo necessario per depositare o prendere il materiale necessario.
Al successivo punti 1.2.4. è specificato che l’organo di vigilanza può consentire altezze minime inferiori a 3 metri,” quando necessità tecniche aziendali lo richiedano”. Le necessità tecniche aziendali sono, per esempio, quando in un’azienda si producono salumi artigianali e per far si che gli stessi possano avere una buona stagionatura tramite il fumo naturale è opportuno abbassare l’altezza del solaio; questo è un caso in cui l’altezza può essere inferiore a 3 metri raggiungendo un’altezza minima netta fino a metri 2,70.
Quanto da Lei esposto, a mio parere, non può essere realizzato anche perché il locale mensa dovrebbe essere dotato di certificato igienico sanitario che difficilmente l’A.S.L. potrebbe rilasciare.
Non dimentichi che per quanto riguarda l’altezza dei locali è opportuno che le stesse siano verificate con quelle relative alla normativa urbanistica vigente che spesso è diversa da Comune a Comune.