Il committente che mette a disposizione dell’impresa di pitturazione attrezzature non idonee, in caso di infortunio chi ne risponde?
Egr. Dottore,
lavoro in una piccola azienda e mi sono accorto che il mio datore di lavoro, quando vengono a pitturare i locali, mette a disposizione dei lavoratori dell’impresa delle scale non idonee prive di dispositivi antisdrucciolevoli e con i listelli inchiodati ai montanti, e spesso viene utilizzato un piccolo ponteggio a mò di trabattello.
Se dovesse verificarsi un infortunio a un lavoratore dell’impresa di pitturazione, chi ne risponde?
Se dovesse verificarsi un infortunio nel caso da lei esposto, il primo ad essere oggetto di contestazione per l’infortunio occorso è il datore di lavoro dell’impresa di pitturazione nonché il committente.
Infatti se l’infortunio dovesse verificarsi a causa dell’utilizzo del ponteggio realizzato con ruote a mò di trabattello, gli ispettori contesteranno, l’art.71, comma 4, lettera a) punto 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i., poiché il datore di lavoro non ha preso le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano state installate ed utilizzate in conformità delle istruzioni d’uso. Nel caso di specie viene utilizzato impropriamente il ponteggio metallico a mò di trabattello. Infatti nel libretto del ponteggio metallico non è prevista l’installazione delle ruote al posto delle basette metalliche.
Se l’infortunio dovesse verificarsi per l’utilizzo di una scala non idonea, gli ispettori contesteranno l’art.113, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i. , poiché il datore di lavoro ha fatto utilizzare ai propri lavoratori scale prive di dispositivi antisdrucciolevoli alla base dei montanti , mentre i listelli devono essere fissati ai montanti mediante incastro.
Per quanto attiene al Committente allo stesso gli ispettori contesteranno l’art 90, comma 9, D.lgs 81/08 e s.m.i. per non aver verificato l’idoneità tecnico professionale dell’ impresa esecutrice dei lavori. Infatti l’art 89, comma 1, lettera l), D.Lgs 81/08 e s.m.i. definisce l’idoneità tecnico professionale: “ possesso…….. di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”
Nel caso della responsabilità del committente, si è espresso anche il Consiglio di Stato , sez.V, 20 dicembre 1999, n°2128, che ha precisato che quando il soggetto commissionario utilizza opere provvisionali, strutture di supporto, appartenenti al committente, quest’ultimo è responsabile dell’infortunio se la causa è riferita all’utilizzo di quegli elementi.