Le attività turistiche (2-3 mesi l’anno) devono attenersi alla normativa sulla sicurezza?
Le attività turistiche (2-3 mesi l’anno) devono attenersi alla normativa sulla sicurezza?
Buongiorno, ringraziandovi della vostra disponibilità a fornire indicazioni in una materia “un po’ complicata”,vorrei porre la seguente domanda:
i lidi che nel periodo estivo vengono realizzati lungo le nostre spiagge, anche se l’attività e di circa 2-3 mesi, sono soggetti alla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro? In particolare, occorre che vengano nominati l’RSPP, il Medico Competente, etc?
Devono avere l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, il piano di emergenza etc.?
Alle persone assunte occorre far fare le visite mediche, i lavoratori devono designare l’RLS? Il datore di lavoro deve incaricare gli addetti all’emergenza ed al primo soccorso? e questi devono fare i corsi per RLS, incendio rischio basso e primo soccorso?
Questi corsi dovrebbero essere fatti ogni anno?
Grazie
Per quanto riguarda le attività turistiche, anche per due mesi l’anno, nel momento in cui sono presenti lavoratori dipendenti, si applica la normativa di cui al D.Lgs 81/08 e tutte le norme inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro non compresi nel decreto innanzi citato; infatti, l’art.3, comma 1, D.Lgs 81/08, sancisce che tale decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Una delle novità del D.Lgs 81/08 sta nell’art.2, comma 1, lettera a),che definisce il lavoratore quale “ persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, ..(omissis)”; per cui anche se i lavoratori dei lidi hanno un contratto di uno o due mesi si applica la normativa innanzi menzionata; pertanto il datore di lavoro deve:
- redigere il D.V.R. ai sensi dell’art.17, comma 1, lettera a) D.Lgs 81/08 se sono occupati oltre 10 lavoratori;
- redigere l’autocertificazione di cui all’art, 29, comma5, se il numero dei lavoratori occupati sono inferiore a 10
- nominare l’RSPP (o ai sensi dell’art 34 i compiti del servizio di prevenzione e protezione possono essere svolti dal datore di lavoro)
- nominare il medico competente per quei lavoratori che svolgono lavori di Mmc (movimentazione manuale dei carichi) nella fattispecie spostare barche, gommoni etc..
- formare e informare i lavoratori (art.37)
- se il personale RSPP,RLS, lavoratori, è sempre lo stesso devono essere fatti solo corsi di aggiornamento; non è prevista una data precisa (per il momento) per fare il corso di formazione dei lavoratori (che può essere fatto anche dal datore di lavoro) mentre per gli RLS e RSPP devono essere effettuati corsi preferibilmente da enti formatori.
Se l’RSPP è il datore di lavoro, tutto è più semplice di quanto si possa pensare.