Se i lavori in cantiere sono sospesi, cessano gli obblighi della sicurezza per il CSE?
Egregio Ing. Esposito, prima di tutto complimenti per il suo sito che rappresenta un’importante riferimento per la mia attività di coordinatore.
Vorrei chiedere un suo parere in merito alla seguente questione:
In un appalto pubblico i lavori sono stati temporaneamente sospesi per motivi economici, in qualità di coordinatore , non essendoci lavorazioni in cantiere, vanno a decadere temporaneamente i miei obblighi? Quindi avevo pensato di comunicare tale circostanza al Committente, al direttore dei lavori ed all’ impresa affidataria ( alla quale prescrivo di mettere in sicurezza il cantiere). L’ obbligo di sorveglianza dell’ area di cantiere spetta quindi all’ impresa ed al committente?
Spero in un suo consiglio a riguardo.
Grazie mille, saluti.
Nel momento in cui i lavori sono sospesi io Le consiglio di comunicare al Committente, al Datore di lavoro dell’impresa/e esecutrice/i dei lavori e al Direttore dei lavori, che dal momento in cui i lavori sono sospesi decadono gli obblighi di cui all’art 92, D.Lgs 81/08 e s.m.i..
E’ opportuno inoltre diffidare il Committente , il Datore di lavoro dell’impresa/e esecutrice/i dei lavori e il Direttore dei lavori a riprendere i lavori senza che ne sia stata data comunicazione a lei nella qualità di CSE.
E’ altresì doveroso precisare che nel momento in cui i lavori vengono sospesi, il cantiere deve risultare essere in sicurezza. Infatti, se durante la sospensione dei lavori il committente entra in cantiere con un familiare, un amico, un acquirente, o un lavoratore autonomo per effettuare piccoli lavori all’insaputa dell’Impresa, del Direttore dei lavori, del CSE e dovesse verificarsi un infortunio per omessa sicurezza, ne risponderanno l’impresa, il CSE e il committente per “culpa in vigilando” sul CSE.
A conferma di ciò voglio ricordare la sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez.VI, 31 Maggio 1994,- Cadedoli – che ha affermato : “L’obbligo di predisporre le opere provvisionali nel cantiere perdura finchè sia in atto una situazione di pericolo, quindi anche quando i lavori siano stati temporaneamente sospesi”.