Su cosa differisce il PSC dal fascicolo dell’opera?
Buongiorno Ing.
vorrei se possibile un chiarimento sul cosiddetto Fascicolo dell’opera.
Su cosa differisce dal PSC? Quando deve essere predisposto?
Lo redige il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione?
Grazie
Cordiali Saluti
In merito al quesito posto si precisa che il Fascicolo è predisposto dal Coordinatore per la Progettazione. Successivamente è compito del Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori adeguare il fascicolo a seguito di modifiche intervenute.
E’ aggiornato a cura del committente a seguito modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. (Allegato XIV – punto 1, D.Lgs 81/08). Il fascicolo deve essere redatto per tutte le opere che richiedono la nomina del Coordinatore per la Progettazione ( art 90, comma 3, D.Lgs 81/08). Per tutte le opere che pur non richiedendo il Coordinatore per la Progettazione richiedono il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori ( art 90, comma 5, D.Lgs 81/08). Il fascicolo non è necessario nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001 (testo unico dell’edilizia). Inoltre si precisa che:
Il fascicolo deve essere redatto solo per ogni fabbricato; riguarda esclusivamente la parte
dell’edificio su cui si interviene; se si torna ad intervenire su quell’edificio, anche su
una parte diversa, non deve redigersi un fascicolo specifico, ma occorre integrare il fascicolo esistente; il fascicolo appartiene al fabbricato e quindi dovrà essere trasferito con lo stesso in caso di cambio di proprietà.
La differenza tra PSC e Fascicolo è che il primo deve essere redatto secondo quanto riportato nell’Allegato XV, punto 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed il secondo su quanto riportato nell’Allegato XVI, stesso decreto.