E’ obbligatoria la trasmissione del nominativo dell’RSPP all’A.S.L. e alla Direzione Provinciale del lavoro?
Buonasera Ingegnere,
avrei bisogno di chiederle un chiarimento. Ad un mio cliente, titolare di una casa di riposo per anziani, i servizi sociali continuano a chiedere copia della raccomandata con cui ha comunicato all’ASL di essere in possesso del titolo di RSPP. Io ho spiegato loro che con l’ 81/08 non è più obbligatorio (visto che il corso lo ha conseguito a gennaio del 20009, ma vista l’insistenza abbiamo deciso di scrivere ufficialmente una lettera tramite avvocato; le chiedo pertanto se può cortesemente citarmi l’art. da cui si evince la non obbligatorietà della comunicazione perchè vorrei essere sicura di non cadere in errore.
Grazie,
Cordiali saluti.
Il 15 maggio, con l’entrata in vigore il D.Lgs. 09.04.2008, n° 81, è stato abrogato l’ex art.8, comma 11, D.Lgs.626/94 che prevedeva la trasmissione del nominativo del R.S.P.P. all’Ispettorato provinciale del Lavoro e all’A.S.L. competente per territorio; per la mancata comunicazione molti datori di lavoro si sono visti notificare una sanzione amministrativa da € 2.580 a € 15.590 .
Successivamente, con l’entrata del D.Lgs 09.04.2008, n°81 il datore di lavoro non deve più trasmettere il nominativo dell’RSPP agli enti interessati ma deve indicare il nominativo del R.S.P.P. nel Documento di Valutazione dei Rischi così come sancito dall’art. 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/08 che prevedeva , per il mancato adempimento, un’ ammenda da € 3.000 a €. 9.000.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 03.08.2009, n° 106, correttivo del D.Lgs 81/08, viene sancito all’art. 28, comma 2, lettera e), D.Lgs 81/08 e s.m.i. che il D.V.R. deve contenere :” e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;”.
Il mancato adempimento all’art.28, comma 2, lettera e), D.Lgs 81/08 e s.m.i. dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.106/09 NON E’ PIU’ SANZIONAT O pertanto, il datore di lavoro non deve più comunicare il nominativo del R.S.P.P. all’ A.S.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro.
N.B. La comunicazione dell’RSPP deve essere fatta all’ASL e alla Direzione Provinciale del lavoro solo quando queste funzioni vengono svolte nelle SCUOLE poiché per queste vige ancora il D.Lgs 626/94 e s.m.i. fino al 16 maggio 2010.