L’obbligo da parte dell’amministratore di condominio (datore di lavoro) con un lavoratore dipendente (portiere)
L’obbligo da parte dell’amministratore di condominio (datore di lavoro) con un lavoratore dipendente (portiere)
Con più esattezza volevo dei chiarimenti al riguardo, in un condominio in cui il portiere ha anche funzione di giardiniere e addetto alle pulizie, l’amministratore si configura come datore di lavoro e quindi secondo art. 29 comma 5 e’ obbligato a redigere autocertificazione , ma il lavoratore deve coprire anche il ruolo di addetto al primo soccorso , addetto antincendio, deve fare corsi di formazione, deve esserci un medico competente o e’ sufficiente visita medica, quali sono i termini per poter redigere l’autocertificazione, c’e’ necessità di nomina di RSPP. In sintesi quali sono gli obblighi dell’Amministratore e del Lavoratore (Portiere) in questo caso. Ringraziandola anticipatamente resto in attesa di risposta.
Cordiali saluti
In merito a quanto da Lei prospettato, a prescindere dalle funzioni assegnate al portiere, ci troviamo di fronte ad un datore di lavoro di cui all’art 2, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i. (l’amministratore del condominio) ed un lavoratore di cui all’art.2, comma 1, lettera a), (portiere con varie funzioni).
Come già mi sono espresso in altri quesiti (a tale uopo voglio precisare che il comma 9 dell’art.3,D.Lgs 81/08 è stato modificato dal decreto correttivo 106/09), nel condominio la figura essenziale da individuare è il Datore di lavoro. In tutti i fabbricati con meno di quattro condomini, se non è stato nominato l’Amministratore (che assume le funzioni di datore di lavoro) tutte le responsabilità ricadono sui singoli condomini; quando vi sono oltre cinque condomini, gli stessi devono nominare l’Amministratore.
Infatti sia l’amministratore che i singoli condomini (quando questi ultimi sono privi di amministratore) sono i soggetti che saranno chiamati a rispondere in caso di condotta colposa, in termini di responsabilità penale, ai sensi dell’art.589 (omicidio colposo) e art 590 (lesioni personali colpose) del codice penale, quando il portiere o altro lavoratore (es. addetto alle pulizie) sia vittima di un infortunio sul lavoro o che abbia riscontrato una malattia professionale.
Il datore di lavoro (Amministratore del condominio) che occupa da uno a dieci lavoratori può autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi (l’autocertificazione può essere considerata come un mini D.V.R., scaricabile nella sezione “MODULISTICA” di questo sito). L’Autocertificazione deve essere redatta “entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”( nella fattispecie da quando viene assunto il lavoratore: portiere, giardiniere, personale delle pulizie etc.) come previsto dall’art. 28, comma 3-bis, D.Lgs 81/08 e s.m.i., e che è idonea fino al 30 giugno 2012 (salvo proroghe) in quanto dopo tale data in qualsiasi attività anche se vi è un solo dipendente dovrà essere redatto il Documento di Valutazione dei.Rischi di cui all’art.28, D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Si fa rilevare che se viene redatto il DVR invece dell’Autocertificazione, il datore di lavoro non incorre in alcuna sanzione; al contrario è come se il DVR non fosse stato elaborato.
Il datore di lavoro (l’Amministratore), ai sensi dell’art.36, D.Lgsa 81/08 e s.m.i. , provvede affinché il portiere, riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta; sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica e su quanto sancito ai commi 1, 2e 3.
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. , provvede affinché il lavoratore (portiere) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. Atteso che oggi vengono occupati numerosi lavoratori immigrati, si fa rilevare che la formazione per tali lavoratori deve avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente sia i compiti dell’R.S.P.P., a condizione che lo stesso abbia svolto un corso della durata minima di 16 ore e massima 48 ore (art. 34, comma 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i.); in caso contrario può nominare l’ RSPP esterno se possiede i requisiti di cui all’art 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Per svolgere le funzioni di R.S.P.P. è necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
All’uopo si fa rilevare che il datore di lavoro che ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia art 31, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione può essere svolto direttamente dal datore di lavoro (anche se non svolge le funzioni dell’RSPP così come sancito dall’art.34, comma 1-bis, D.Lgs 81/08; questa è una novità apportata dal decreto correttivo 106/09) facendo dei corsi in merito al rischio dell’attività; altrimenti tali funzioni possono essere effettuate dal portiere , previa frequenza dei corsi di primo soccorso e antincendio ed evacuazione.
Quando in un condominio è prevista la sola presenza del portiere, lo stesso deve far presente all’Amministratore di voler svolgere le funzioni dell’RLS atteso che l’art.47 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sancisce che fino a 15 lavoratori, il che significa da 1 a 15, l’RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Se il portiere non volesse svolgere tali funzioni, le stesse dovranno essere esercitate dall’R.L.S.T. (appresentante dei avoratori per la icurezza erritoriale) di cui all’art.48 che eserciterà in toto le competenze del R.L.S. di cui all’art. 50.
Per quanto attiene la nomina del medico competente, la stessa è obbligatoria solo nei casi in cui vi sia necessità di sorveglianza sanitaria per il lavoratore, necessità che scatta qualora, nella fattispecie, dall’autocertificazione emerga l’esposizione del portiere a determinati rischi (Movimentazione manuale dei carichi, utilizzo di sostanze chimiche per disinfestazioni, per pulizie etc.).
È opportuno ricordare che quando vi è la presenza anche di un solo lavoratore è necessario istituire il registro degli infortuni.
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