Contestazione fatta dagli ispettori alla società snc e ai soci lavoratori
Egr. Dottore,
faccio parte di una società snc che esegue lavori di intonaco e posseggo una quota del 50%, l’altra è del mio socio. Tutti e due siamo gli unici lavoratori, per il momento, di questa snc.
Ieri l’altro gli ispettori dell’A.S. durante una ispezione in cantiere ci hanno contestato l’art. 139 del D.Lgs 81/08 perché il ponte su cavalletti dove lavoravo era superiore a 2 metri e l’art. 26, comma 8, D.Lgs 81/08 poiché io e il mio socio eravamo privi del tesserino di riconoscimento.
La cosa strana è che la prima contestazione è stata fatta a noi due mentre la seconda è stata fatta alla società snc.
Qual è il motivo della diversità delle contestazioni da parte degli ispettori?
La ringrazio per la risposta.
Non essendo a conoscenza degli atti richiesti dagli ispettori, per esperienza personale posso dire che molto probabilmente voi due (come soci) non avete provveduto a nominare un responsabile in materia di sicurezza. In realtà uno di voi, quello in possesso di requisiti di professionalità in materia di sicurezza, doveva assumere con apposita delega (essendo una società preferibilmente fatta da un notaio) le funzioni di datore di lavoro.
Evidentemente nessuno di voi ha la delega di che trattasi per cui tutti e due siete risultati essere datori di lavoro trovandovi in presenza di una società in nome collettivo e nel contempo lavoratori.
L’articolo citato e precisamente il 139 del D.Lgs 81/08 “I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi” è sanzionato penalmente (arresto fino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2000) ed essendo il penale soggettivo, ad ognuno di voi è stata contestata la prescrizione nella qualità di datori di lavoro.
Per quanto attiene invece l’art.26, comma 8, D.Lgs 81/08 “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”, essendo lo stesso punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, (da € 100 a € 500 per ogni lavoratore) è stato contestato alla società snc e non alle persone.
Quest’ultima contestazione è dovuta al fatto che nonostante voi risultate essere “ due datori di lavoro” nella fattispecie siete equiparati a lavoratori ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera a), secondo periodo, D.Lgs 81/08 che recita:
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;”.