Contestazioni da parte degli ispettori per la mancata nomina coordinatore e la mancata trasmissione della notifica preliminare alla Direzione Provinciale del Lavoro
Caro dott. Esposito sono un architetto libero professionista ho seguito un’ispezione del nucleo ispettivo sicurezza sul lavoro dei carabinieri che hanno sollevato ad un mio cliente alcune contestazioni e precisamente:
premesso che
– il mio cliente è titolare di una concessione edilizia per la realizzazione di una palazzina con 20 appartamenti;
– ha stipulato contratto di appalto con una ditta per gli scavi di sbancamento con l’opzione inserita nel contratto di affidargli “dopo presentazione di preventivo e dopo accettazione dello stesso” il resto dei lavori chiavi in mano;
– nel certificato camerale la ditta appaltatrice ha inserito oltre ai lavori di scavo e sbancamento anche l’attività di “piccolo imprenditore edile”;
– alla data di accesso degli ispettori erano appena iniziati i lavori di scavo e sbancamento;
gli ispettori hanno contestato al committente:
– la mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione in quanto la dizione nel camerale “piccolo imprenditore edile” non vuol dire che può svolgere tutti i lavori edili e comunque sostengono non può certificare gli impianti ex 46/90 per cui sarà costretto a rivolgersi ad altre imprese da ciò hanno dedotto che nel cantiere entreranno più imprese quindi è necessaria la nomina del coordinatore; ( io ho ribadito che ad oggi non è necessaria la nomina perchè gli impiantisti saranno lavoratori autonomi per cui non è applicabile il comma 3, fra l’altro in riferimento al comma 4 dovrò se necessario nominare il coordinatore nel momento in cui avrò certezza che entreranno altre imprese)
con le mie controdeduzioni hanno mantenuto le oro contestazioni lei ritiene che sia il caso di fare ricorso?
altra contestazione che la notifica preliminare è stata spedita solo alla AUSL e non alla direzione provinciale del lavoro e per questo mi hanno detto che chiederanno la sospensione dell’atto abilitativo noi il giorno dopo la contestazione abbiamo presentato le due notifiche ai sensi dell’art. 99 le chiedo avendo trasmesso le notifiche possono procedere alla sospensione del titolo abilitativo?
La ringrazio anticipatamente per le sue risposte, ne approfitto per complimentarmi trovo il suo sito molto interessante.
Grazie.
In riferimento al quesito posto Le faccio rilevare che il committente, nella fase di progettazione dell’opera deve indicare al progettista, l’impresa o le imprese o i lavoratori autonomi che dovranno intervenire per l’esecuzione dei lavori; ciò serve al fine di verificare se tali lavori ricadono nell’art.90, comma 3, D.Lgs 81/08 che recita: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione
(arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 10.000
Il committente o il responsabile dei lavori quando stipula il contratto con l’impresa deve accertarsi che la stessa abbia le potenzialità di portare a compimento l’opera; l’accertamento deve avvenire con le modalità di cui all’art.90, comma 9, lettera a), Allegato XVII, D.Lgs 81/08.
Se il committente o il responsabile dei lavori realizzerà l’opera con una impresa e 10.000 lavoratori autonomi, i lavori non ricadono nell’applicazione dell’art,90, comma 3 per cui non deve essere designato il coordinatore per la progettazione.
Nella fattispecie però, il committente o responsabile dei lavori deve dimostrare tramite il contratto stipulato, tutte le opere che l’impresa dovrà realizzare e il nominativo dei lavoratori autonomi,da riportare nella notifica preliminare di cui all’art.99 e che deve essere esposta nel cantiere.
Il nominativo dei lavoratori autonomi serve al personale d’ispezione per accertare se tali lavoratori sono veramente “autonomi” o hanno dei laboratori dove lavora personale in “nero”; nella fattispecie non sarebbero più “ autonomi” ma “imprese”.
Per esperienza personale non ho mai trovato nei cantieri edili, soprattutto se si devono realizzare 20 appartamenti, idraulici, elettricisti etc.. quali “lavoratori autonomi” perché è impossibile realizzare da soli tali lavori.
Il committente o il responsabile dei lavori potrà avvalersi dell’ art.90 comma 5, quando una sola impresa (utilizzando anche lavoratori anche “autonomi”) trovandosi nelle condizioni innanzi citate, si accorge che per motivi vari dovrà far operare in cantiere una seconda impresa. Nella fattispecie il committente o responsabile dei lavori dovrà nominare il coordinatore per l’esecuzione (che dovrà redigere il PSC e non più il coordinatore per la progettazione).
Concludendo per la prima parte il personale ispettivo ha ragione perché al momento, dalla documentazione esibita, è palese l’intervento di altra impresa o quantomeno non è stato ancora stipulato alcun contratto con gli eventuali “lavoratori autonomi”.
Per quanto riguarda la notifica preliminare di cui all’art.99, la stessa, redatta conformemente all’allegato XII, doveva essere trasmessa anche alla direzione provinciale del lavoro.
Il legislatore, all’art.90,comma 10, specifica che “… in assenza di notifica di cui all’art. 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.”; nella fattispecie all’A.S. è stata trasmessa per cui materialmente la notifica c’è anche se incompleta.
Poiché è stato già adempiuto a quanto contestato, a mio parere, non ha senso chiedere la sospensione del titolo abilitativo. L’art.90, comma 10, non prevede alcuna sanzione penale, né amministrativa pecuniaria né specifica una pena temporale, per cui una volta comunicato all’UTC dell’avvenuto adempimento decade la “sospensione del titolo abilitativo”.