Appalto pubblico aggiudicato ad una sola ditta: può essere nominato un coordinatore esterno essendo il direttore dei lavori privo dei requisiti professionali di cui all’art.98, D.Lgs 81/08?
Dott. Esposito,
un Comune deve effettuare dei lavori di ristrutturazione di una palestra. L’appalto è stato già dato ad una sola ditta, la progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate ad un tecnico, che essendo in presenza di un lavoro pubblico, dovrebbe curare anche la parte relativa alla sicurezza. Tale tecnico non ha i requisiti di coordinatore, quindi sono stato contattato io per ricoprire tale ruolo. Ora il problema è che c’è una sola ditta, quindi sarebbe necessario solo il p.s.s. a carico della ditta stessa, il tecnico del Comune invece dice che serve comunque una sorta di p.s.c. preliminare(che secondo me doveva farsi prima di affidare i lavori) e che probabilmente subentreranno più ditte (impianti elettrici, pitturazione, ecc).
Cosa devo fare??
In merito al quesito posto, prima di prospettarLe le tre sottoelencate soluzioni, secondo il mio parere, è opportuno precisare che nella fase di progettazione dei lavori il R.U.P. deve prevedere in base alle tipologie dei lavori da effettuare se gli stessi ricadono nell’applicazione dell’art.90, comma 3, D.Lgs.81/08 (in presenza di almeno due imprese).
Infatti, già nel progetto preliminare l’art.18, comma 1, lettera f), D.P.R. 554/99 sancisce che devono essere riportate le indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC; successivamente l’art. 35, comma 1, D.P.R. 554/99 prevede che nel progetto esecutivo , tra i documenti che lo compongono deve essere incluso il PSC. Tale piano deve essere messo a disposizione a tutti i concorrenti alla gara di appalto così come sancito dall’art.101, comma 1, secondo periodo, D.Lgs 81/08.
Pertanto:
- nel caso di presenza di una sola impresa, i lavori non ricadono nell’art 90, comma 3, D.Lgs 81/08 per cui l’appaltatore deve redigere il P.S.S. ed il P.O.S.;
- nel caso di presenza di due o più imprese i lavori ricadono nell’applicazione dell’art.90, comma 3, D.Lgs 81/08 per cui la stazione appaltante deve designare il coordinatore per la progettazione (nella fattispecie è il direttore dei lavori) che ai sensi dell’art.90, comma 3, D.Lgs 81/08 che deve redigere il PSC ai sensi dell’art.91, D.Lgsa 81/08;
- nel caso in cui i lavori vengono svolti da una sola impresa e successivamente ne subentra una seconda, la stazione appaltante deve designare, ai sensi dell’art.90,comma 5, D.Lgs 81/08 il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che dovrà redigere il PSC ai sensi dell’art. 92 comma 2, D.Lgs 81/08.
Negli appalti pubblici le funzioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono svolte dal direttore dei lavori; quest’ultimo se privo dei requisiti di cui all’art.98,D.Lgs 81/08, la stazione appaltante deve nominare un “sostituto” che prende il nome di “direttore operativo” che affiancherà il direttore dei lavori così come sancito dall’art.127 del D.P.R. 21.12.99, n° 544.
Nel caso in esame, essendo i lavori già aggiudicati a una sola impresa, sarebbe una “forzatura” nominarLa coordinatore perché un domani potrebbe intervenire la Corte dei Conti o la magistratura per “distrazione di denaro pubblico”.
Come subentra una seconda impresa potrà assumere l’incarico di coordinatore “direttore operativo”.