Perché nei lavori pubblici viene dato l’incarico come CSE al Direttore dei lavori e non ad un tecnico esterno all’amministrazione?
Salve
sono un architetto e nella mia città si preferisce non dare incarichi all’esterno per la sicurezza cantiere. Perché negli enti pubblici non danno incarichi esterni come CSE e preferiscono darli allo stesso progettista o direttore dei lavori dipendente
dell’ente pubblico? Non è indice di imparzialità? come può il CSE sospendere i
lavori se è anche direttore dei lavori ?
Quanto da Lei lamentato è regolamentato dall’art. 127 D.P.R. 21.12.99 n°544 – Regolamento attuativo Legge Merloni – e cioè negli appalti pubblici il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori è il Direttore dei lavori .
Direttore dei lavori è privo di requisiti di cui all’art. 98, D.Lgs 81/08 e s.m.i. (ex art.10, D.Lgs. 494/96), la stazione appaltante deve prevedere la presenza di almeno un Direttore operativo (art 127, comma 1, DPR 554/99 – Regolamento attuativo Legge Merloni) che svolgerà le funzioni del CSE. Nella fattispecie il CSE può essere un esterno dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda il Direttore dei Lavori per tale compito non risponde delle contestazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro se non è stato incaricato CSE.
Il CSE è la parte contraria all’impresa esecutrice dei lavori, quindi il Direttore dei lavori se svolge i compiti del CSE i lavori li può sospendere per inosservanze alla norme in materia di sicurezza sul lavoro, mentre il Direttore dei lavori, nell’espletamento delle sue funzioni, può sospendere i lavori per motivi diversi da quelli della sicurezza.
Al fine di evitare equivoci è opportuno precisare che nel momento in cui il CSE non si attiene agli obblighi di cui all’art 92, D.Lgs 81/08 e s.m.i. e nel cantiere il Direttore dei lavori ravvisasse pericoli per l’incolumità dei lavoratori, lo stesso nella fattispecie ha l’obbligo morale di sospendere i lavori richiamando il CSE ai propri doveri e portando a conoscenza di quanto avvenuto al committente.