Per lavori di importo inferiore a € 100.000 in presenza di due imprese deve essere designato il CSP?
Gent. dott. Esposito,
il mio quesito e’ inerente l’interpretazione del comma 11 dell’art. 90, riveduto dopo la modifica introdotta dalla L. 88/2009: in particolare le chiedo se con il termine “comunque” relativo all’importo inferiore ad euro 100.000 debba intendersi che, in caso di lavoro privato, soggetto a DIA, in presenza di piu’ imprese, di importo pari ad euro 115.000, e’ corretto nominare il solo CSE che redige il PSC ed il Fascicolo oppure, avendo superata la soglia di euro 100.000, scatta l’obbligo di nomina del CSP.
La ringrazio molto per la Sua preziosa collaborazione e cortese attenzione.
In riferimento a quanto da Lei esposto, in presenza di più imprese con lavori superiori a € 100.000, gli stessi ricadono nell’applicazione dell’art 90, comma 3 (designazione CSP che deve redigere il PSC ed il fascicolo dell’opera) e successivamente nell’art 90, comma 4 (designazione CSE).
Quel “comunque”, mi è stato riferito da un dirigente del Ministero del Lavoro, è riferito solo alla DIA, questa è la volontà del legislatore; infatti quando si è di fronte al permesso di costruire e le imprese sono due a prescindere dall’importo, i lavori ricadono nell’applicazione dell’art 90, comma 3.