Il Datore di lavoro “delegato” può redigere il DVR e nominare l’RSPP atteso che tali obblighi sono indelegabili?
Gentile ing. Esposito
Vorrei porle un quesito in merito alle deleghe di funzioni.
Vorrei sapere se effettuando una delega di funzioni di datore di lavoro, il delegante deve comunque procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi ed alla nomina del RSPP, in quanto questi obblighi non sono delegabili ? Ovvero vorrei sapere se il DVR sarà a firma del delegato o del delegante ?
la ringrazio come sempre per la disponibilità e la chiarezza delle risposte
Cordiali Saluti
In merito al quesito posto bisogna fare una differenza tra il datore di lavoro “civilistico” e quello “prevenzionistico” .
Esempio:
Io proprietario dell’azienda X sono “ il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore” (datore di lavoro civilistico) pertanto nel momento in cui voglio demandare le responsabilità in materia di sicurezza, conferisco delega organizzativa, esclusivamente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ad altro soggetto che diventa “ datore di lavoro prevenzionistico” a cui vanno dati poteri decisionali e di spesa..
E’ questo datore di lavoro “prevenzionistico “ ( con delega organizzativa) che NON può delegare ad altri gli obblighi di cui all’art 17, ma utilizzando la delega di funzioni di cui all’art 16, D.Lgs 81/08 e s.m.i., può delegare funzioni in materia di sicurezza a più soggetti e non è un obbligo , nella fattispecie, dare i poteri di spesa, perché il datore di lavoro prevenzionistico potrebbe delegare soltanto la vigilanza nell’azienda, compito che non ha bisogno di poteri di spesa.
Il soggetto delegato può a sua volta , previo intesa con il datore di lavoro prevenzionistico, delegare parte delle proprie funzioni ad altri soggetti i quali non possono più delegare altri.
Quindi la “delega organizzativa” non ha nulla a che vedere con la natura e i limiti della “delega prevenzionistica”di cui ex art 16, D.Lgs 81/08 e s.m.i..