Possono coincidere le figure del Committente e del Responsabile dei lavori? Nel lavori privati il Direttore dei Lavori ha responsabilità per i problemi relativi alla sicurezza?
Possono coincidere le figure del Committente e del Responsabile dei lavori?
Nel lavori privati il Direttore dei Lavori ha responsabilità per i problemi relativi alla sicurezza?
Salve ing.,
vorrei porle 2 domande:
1) nel caso in cui il committente coincida con il responsabile dei lavori, deve essere in possesso di idonei requisiti attestabili per svolgere tale funzione? e soprattutto l’idoneità a svolgere tale funzione deve essere vagliata dal direttore dei lavori?, il quale quindi avrebbe delle responsabilità in merito?
2) quali sono le responsabilità generali del direttore dei lavori in un cantiere tipo ( una sola impresa con lavori presunti inferiori a 200/U/g) ?
ingraziando porgo cordiali saluti.
In merito ai quesiti posti le faccio rilevare che:
Per quanto attiene al primo punto, voglio precisare che il “responsabile dei lavori” è il soggetto che viene incaricato dal committente per sostituirlo in tali funzioni, per cui le due figure non possono mai coincidere; o c’è il committente o il responsabile dei lavori.
Ho parlato di “SOGGETTO” e non di “PERSONA” perchè il responsabile dei lavori che il committente può incaricare può essere sia una persona fisica (persona) che un responsabile di una società che si occupa di sicurezza (soggetto) .
Il responsabile dei lavori deve essere un soggetto competente in materia di sicurezza sul lavoro; prima che entrasse in vigore il D.Lgs 106/09 il responsabile dei lavori doveva essere o il progettista o il direttore dei lavori.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 106/09, correttivo del D.Lgs 81/08, il responsabile dei lavori è definito dall’art 89, comma 1, lettera c) quale : “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto (omissis)”.
Se il committente incarica quale responsabile dei lavori una persona di fiducia ma senza alcuna conoscenza della normativa in materia di sicurezza e dovesse accadere un infortunio, il committente risponde per “culpa in eligendo” per aver nominato una persona incompetente a svolgere una funzione che richiede professionalità.
Con il D.Lgs 81/08 modificato ed integrato dal D.Lgs 106/09 qualsiasi persona può essere nominata responsabile dei lavori, ma se il committente è un soggetto intelligente designa un tecnico capace o uno dei coordinatori quale “responsabile dei lavori”.
Faccio rilevare altresì che la figura del committente o del responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti di cui all’art 89, DLgs 81/08 e s.m.i., NON E’ INCOMPATIBILE con le funzioni di coordinatore.
Per quanto riguarda il secondo punto, preciso che nei lavori privati il ruolo del Direttore dei lavori ha compiti legati sostanzialmente alla verifica della conformità previste dal progettista in riferimento alle opere da realizzare.
Infatti sia nel D.,Lgs 09.04.2008, n° 81, modificato ed integrato dal D.Lgs 03.08.2009, n°106, che negli abrogati D.P.R. 547/55; 164/56; 303/56, la figura del Direttore dei lavori non è menzionata per quanto riguarda le responsabilità in materia di sicurezza.
Le responsabilità principali, quando non è prevista la figura del coordinatore per l’esecuzione, ricadono in primis sul committente o sul responsabile dei lavori ( se è stato designato dal datore di lavoro) il quale, ai sensi dell’art.90, comma 9 , D.Lgs.81/08 e s.m.i. , deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria , delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII (iscrizione camera di commercio; D.V.R.; nominativi R.L.S.; nominativo del R.S.P.P.; D.U.R.; elenco D.P.I. forniti ai lavoratori etc…).
Le altre responsabilità ricadono, ognuna per le proprie competenze, sul Datore dei lavori dell’impresa affidataria o esecutrice o sui lavoratori autonomi.
Diversa potrebbe essere la responsabilità del Direttore dei lavori nel momento in cui si verifica un infortunio mortale sul cantiere.
Se per esempio si sta realizzando un fabbricato non adottando alcuna protezione per le cadute dall’alto, è dovere del Direttore dei lavori, “di fronte all’indolenza altrui” far sospendere immediatamente i lavori.
La Corte di Cassazione si è più volte espressa in analoghe circostanze riconoscendo la colpevolezza dell’imputato proprio nella sua qualità di Direttore dei lavori, e cioè di Dirigente atteso che le violazioni delle norme antinfortunistiche si applicano non solo ai datori di lavoro, ma anche ai dirigenti.
E’ doveroso far rilevare che nell’altalenante posizione assunta dalla Corte di Cassazione in merito alle responsabilità del direttore dei lavori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro si registrano anche casi a favore dei Direttori dei lavori ecco perché è opportuno spesso valutare gli infortuni caso per caso.
A parere dello scrivente il Direttore dei lavori, in mancanza della figura del Coordinatore dell’esecuzione, ha il dovere morale di sospendere i lavori o in alternativa segnalare con celerità agli ispettori dell’A.S. o alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti territorialmente, il cantiere nel quale vengono violatele le norme in materia di sicurezza.
Nel suo caso poiché in cantiere c’è la presenza di una sola impresa ( a prescindere dagli U/G) i lavori non ricadono nell’applicazione dell’art.90, commi 3,4,5 e 11, D.Lgs 81\/08 e s.m.i. per cui non devono essere designati i Coordinatori.
Però, si ricordi sempre che in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro la Corte di Cassazione fa distinzione tra OBBLIGO ed OPPORTUNITA’.
In altri termini se in un cantiere opera solo un’impresa e tre lavoratori autonomi nella fattispecie il committente non deve designare i coordinatori perché l’impresa esecutrice è una e i lavoratori autonomi non sono impresa.
Se per caso, in tale cantiere si verificasse un infortunio mortale le cui cause fossero determinate da un mancato coordinamento dei lavori, il committente non dovrebbe incorrere , secondo la normativa vigente, nel reato di “omicidio colposo” per non aver designato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La Corte di Cassazione, in casi analoghi, fa rilevare che se non c’era l’OBBLIGO da parte del committente designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori poiché la normativa vigente non lo prevede è vero anche che se nella fattispecie, fosse stata valutata l’OPPORTUNITA’ di incaricare il Coordinatore per il coordinamento dei lavori, l’infortunio non si sarebbe verificato.