Nei lavori di demolizione, dove è stato previsto l’utilizzo del ponteggio metallico, gli oneri della sicurezza, relativi a tale opera provvisionale, devono essere corrisposti all’appaltatore se questi utilizza procedure diverse e con minore costo?
Caro Collega,
complimenti per la chiarezza e semplicità con le quali fornisci a chi ne ha bisogno interpretazioni misurate e documentate su quesiti di sicurezza.
Ne avrei uno sul quale forse mi puoi dare una veloce risposta.
Ho redatto un PSC indicando gli appositi O.S.
L’appaltatore però, invece di montare un ponteggio per fare una demolizione in soffitto, ha operato dal piano superiore senza montare il ponteggio, ma adottando comunque protezioni contro la caduta dei detriti e a pari livelli di sicurezza, ma con minore costo degli O.S.
Gli vanno riconosciuti OS inferiori? ma come la mettiamo col contratto tra l’ente e l’appaltatore? è opportuno e doveroso segnalare all’appaltatore che l’ente gli riconoscerà OS inferiori?
grazie, cordiali saluti.
Nel caso di specie andava aggiornato il PSC a seguito della esibizione del POS da parte dell’impresa esecutrice che verosimilmente ha previsto in tale documento una procedura diversa da quella di cui nel PSC.
Con l’aggiornamento del PSC era di conseguenza anche l’aggiornamento degli oneri della sicurezza che quindi risultavano inferiori a quelli già previsti nel PSC.
A mio parere non si possono pagare gli oneri della sicurezza previsti nel PSC ma vanno corrisposti quelli effettivamente realizzati anche perché nel caso di specie sarebbe un “falso” affermare e pagare il ponteggio metallico non utilizzato.
Se invece nel POS fosse stata prevista l’installazione del ponteggio metallico, come anche nel PSC, ed usata una modalità diversa, si è in corsi nella violazione, da parte del CSE, dell’art 92, comma 1, lettera a), D.lgs 81/08 e s.m.i., mentre da parte dell’impresa esecutrice si è in corsi nella violazione di cui all’art 100, D.lgs 81/08 e s.m.i..